Legale

NEWS GIURIDICA: UE E RECUPERO CREDITI

13 Aprile 2017

Il 18 gennaio 2017 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 655/2014, il quale istituisce una procedura uniforme a livello comunitario al fine di consentire, nei cosiddetti casi transazionali, di ottenere un’ordinanza di sequestro conservativo sui conti bancari (Oesc) e agevolare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Si tratta, dunque, di uno strumento tipicamente cautelare, finalizzato a precludere al debitore la possibilità di trasferire o prelevare le somme detenute in un conto bancario tenuto in uno Stato Membro, onde evitare che sia compromessa la possibilità di recupero in una successiva fase espropriativa.

L’obiettivo è quello di porre fine alle difficoltà di recupero dei crediti, dovute alla frammentazione delle norme dei singoli Stati Membri in materia di esecuzione. Difatti, l’Oesc emessa in uno Stato membro è direttamente e immediatamente riconosciuta anche negli altri, senza che occorra una procedura speciale per la dichiarazione di esecutività.

Il Regolamento trova applicazione nei soli «casi transnazionali», ossia quando il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro è tenuto in uno Stato Membro diverso da quello dell’autorità giudiziaria presso cui è stata presentata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo, o da quello in cui il creditore è domiciliato.

È esclusa la possibilità di ricorrere a tale strumento in talune fattispecie di carattere pubblicistico, ossia in materia fiscale, doganale o amministrativa, e con riferimento a crediti derivanti dalla responsabilità dello Stato per atti e omissioni nell’esercizio di pubblici poteri. Sono elencate ulteriori ipotesi di esclusione quali, per esempio, quelle relative ai diritti patrimoniali derivanti da un regime coniugale, ai testamenti e alle successioni, ai crediti vantati nei confronti di debitori ammessi a procedure concorsuali, e a contese devolute ad arbitrato.

Si registrano, da Regolamento, due tipi di sequestro: il primo tipo accessibile prima o nella pendenza di una causa finalizzata ad ottenere una sentenza di condanna, ove si tema, nelle more del processo, la perdita del patrimonio del debitore; il secondo tipo utilizzabile dopo che il creditore abbia ottenuto, in uno Stato Membro, una decisione o transazione giudiziaria, ovvero un atto pubblico che ordini il pagamento (cioè, un titolo).

La domanda, corredata dalla documentazione giustificativa, deve essere presentata (anche senza il patrocinio di un avvocato) mediante un modello standardizzato, ove devono essere indicate analiticamente, oltre a quelle «ordinarie» (parti, autorità adita ecc.), anche una serie di informazioni specifiche come quelle volte a identificare univocamente i conti da sottoporre a sequestro conservativo (o, quantomeno, la banca di riferimento) o, alternativamente, ricorrendone i presupposti, una dichiarazione attestante che è stata presentata «richiesta di informazioni sui conti bancari».

Il Regolamento prevede la possibilità, solo ove si disponga già di un titolo e si sospetti che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in un determinato Stato Membro di cui, però, non si conoscano gli estremi, di chiedere all’ autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda, di disporre l’acquisizione di informazioni in merito ai conti correnti accesi dal debitore.

La procedura è scritta (salve possibilità di deroga) e senza contraddittorio (non essendo il debitore né informato della domanda, né sentito prima dell’emissione dell’ordinanza).

La domanda di sequestro può trovare accoglimento solo se: a) sia raggiunta la prova del rischio concreto che, senza tale misura, la successiva esecuzione del credito sarebbe compromessa o resa sostanzialmente più difficile (pericululm in mora); b) qualora la richiesta non sia già fondata su un titolo, vi siano prove sufficienti per convincere il giudice che la domanda sarà verosimilmente accolta nel merito (fumus boni iuris).

L’autorità giudiziaria decide al massimo entro dieci giorni lavorativi, utilizzandosi anche qui, come per la domanda, un apposito modello.

Quando la richiesta non è fondata su un titolo, l’autorità giudiziaria impone (ma può rinunciarvi) al creditore la costituzione di una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura e per assicurare il risarcimento di eventuali danni subiti dal debitore in conseguenza dell’ ordinanza. Viceversa, quando la richiesta è fondata su un titolo, è facoltà dell’autorità giudiziaria disporre la costituzione di una garanzia. È naturalmente fatta salva la responsabilità del creditore per eventuali danni causati al debitore in ragione di un’ordinanza abusivamente richiesta.

Copyright 2024 CORNO CTA SRL STP
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358

Copyright 2021 Corno – Centro Terziario Avanzato s.r.l.
P.IVA 00947490967 | Capitale sociale: 100.000€ | C.F. 09206750151 | REA 1285358