Legale

Riforma della normativa sulle procedure concorsuali: la neo approvata Legge Delega

7 Novembre 2017

La riforma della normativa sulle procedure concorsuali è stata definitivamente approvata lo scorso 11 ottobre. Il progetto di riforma è cominciato con la nomina, con decreto del Ministro della Giustizia del 28 gennaio 2015, della cosiddetta “Commissione Rordorf”, avente il compito di riformare organicamente la regolamentazione della crisi e dell’insolvenza delle imprese. Una prima versione della Legge Delega è stata sottoposta al Parlamento nel marzo del 2016 ed è stata approvata dalla Camera dei Deputati il 3 febbraio 2017. La riforma è stata così trasmessa al Senato della Repubblica che ha definitivamente approvato il testo in ottobre.

La Legge Delega ha concesso un termine di dodici mesi al Governo per l’adozione di uno o più decreti legislativi di riforma della disciplina delle procedure concorsuali, decreti che dovranno seguire le linee guida recate nella stessa Legge Delega.

La Riforma mira ad incoraggiare la pronta emersione della crisi del debitore, così che le procedure di salvataggio dell’impresa possano essere messe in atto il prima possibile. Tale obiettivo è attuato tramite la creazione di una nuova procedura di allerta e composizione della crisi gestita da appositi “Organismi di composizione della crisi”, ma anche accrescendo i poteri di controllo dei sindaci, dell’organo di controllo interno e dei revisori esterni, i quali avranno il compito di monitorare lo stato di salute della società e, se opportuno, segnalare all’organo amministrativo l’esistenza di fondati indizi di crisi.

La semplificazione delle regole procedurali è ulteriore obiettivo della riforma, che crea un unico modello processuale per valutare lo stato di insolvenza e/o di crisi del debitore e che può avere esiti differenti, avendo il giudice il potere di scegliere quale procedura avviare a seconda del caso concreto (concordato preventivo, liquidazione etc.).

Il Fallimento è rinominato Liquidazione Giudiziale e il procedimento è semplificato, anche con il fine di ridurne la durata.

La fase di accertamento del passivo verrà resa più efficiente e concentrata nel tempo, anche attraverso l’ulteriore implementazione delle modalità telematiche già in essere. La regolamentazione della liquidazione dell’attivo dovrà puntare alla massima soddisfazione dei creditori, e saranno introdotte nuove regole volte a garantire la trasparenza e l’efficienza di tale fase. Per quanto attiene alla chiusura della procedura, anch’essa verrà accelerata e i poteri del curatore rafforzati e resi più efficaci. La riforma prevede anche il potenziamento della procedura di liquidazione giudiziale mediante l’esclusione dell’operatività di esecuzione speciali e di privilegi speciali processuali, anche fondiari, oltre che una semplificazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti.

La regolamentazione dell’esdebitazione sarà modificata mediante la previsione per il debitore di presentare la relativa domanda subito dopo la chiusura della procedura ovvero entro tre anni dalla sua apertura, prevedendo la possibilità anche per il debitore che non è persona fisica di poterne profittare.

La normativa riguardante il Concordato Preventivo dovrà limitare l’eventualità di un concordato liquidatorio e preferire la continuità aziendale. Sono previste, inoltre, talune modifiche a regole di dettaglio – sia nella fase di ammissione che in quella di esecuzione – orientate a contenere la durata di tale procedura.

Per quanto attiene gli Accordi di Ristrutturazione dei Debiti, i Piani Attestati di Risanamento e le Convenzioni di Moratoria, l’uso di tali procedimenti viene incentivato dall’introduzione di talune disposizioni di favore. La Riforma prevede l’eliminazione o riduzione del limite del 60% dei creditori necessari all’omologazione dell’Accordo di Ristrutturazione; l’assimilazione della disciplina degli Accordi di Ristrutturazione relativa alla protezione del debitore contro azioni esecutive, a quella del Concordato Preventivo; l’espansione dell’ambito di applicazione dell’art. 182-septies anche ad accordi conclusi con creditori diversi da banche e intermediari finanziari e l’introduzione della necessità che i Piani Attestati di Risanamento siano redatti in forma scritta, con data certa e contenuto dettagliato.

L’ambito di applicazione della Liquidazione Coatta Amministrativa verrà ridotto e confinato solo a casi previsti da leggi speciali concernenti banche, intermediati finanziari e assicurazioni.

La Riforma regola inoltre la disciplina della crisi e dell’insolvenza relativa a gruppi di società e introduce – oltre alla definizione legislativa di gruppo di società – la possibilità di presentare un’unica domanda di ammissione ad Accordi di Ristrutturazione, Concordato Preventivo o Liquidazione Giudiziale per tutte le società insolventi o in crisi appartenenti al gruppo, la gestione unitaria della procedura e specifici obblighi di cooperazione e reciproca informazione tra le società del gruppo.

La Riforma si occupa anche delle procedure di sovraindebitamento, con l’introduzione di procedure finalizzate alla continuazione dell’attività del debitore – anche rendendo possibile la ristrutturazione dei debiti originati da contratti di finanziamento – e con la possibilità per il debitore meritevole, che non è in grado di offrire alcuna forma di soddisfazione ai suoi creditori, di poter beneficiare dell’esdebitazione.

Oltre ad emendare la normativa delle procedure concorsuali, la Riforma incide anche sul Codice Civile Italiano e, in particolare, sulla disciplina dei privilegi – che dovrà essere riorganizzata e le cui ipotesi dovranno essere ridotte – e sulla disciplina delle garanzie non possessorie.

Entro un anno dall’approvazione della Legge Delega dovranno intervenire i decreti delegati del Governo, i quali attueranno nel dettaglio la riforma tratteggiata dal Parlamento come sopra illustrata.

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