Gli intermediari finanziari sono imprese specializzate nell’esercizio professionale, nei confronti del pubblico, di servizi e di attività di investimento e consentono ai singoli risparmiatori l’accesso agli strumenti finanziari. La tutela dei risparmiatori-investitori nei confronti degli intermediari finanziari e dell’attività di investimento è un tema che ha assunto crescente importanza in seguito ai noti casi Argentina, Cirio e Parmalat. In questi casi – a seguito di gravi lacune informative da parte delle banche, che non hanno palesato l’insolvenza delle società emittenti gli strumenti e la crisi economica dello stato argentino – i risparmiatori-investitori si sono ritrovati ad aver investito somme in strumenti ad alto rischio ed inadeguati al loro profilo, con conseguenze sulla capacità di remunerare l’investimento, oltre che di restituire il capitale.
L’attività di intermediazione finanziaria è connaturata da una situazione di asimmetria informativa tra l’intermediario e il risparmiatore-investitore, in conseguenza della quale il primo dispone di informazioni, o è comunque in grado di procurarsele in virtù della sua qualifica come soggetto professionale, mentre il secondo ne è generalmente privo ed impossibilitato ad ottenerle autonomamente.
Al fine di porre rimedio a tale situazione, il legislatore ha imposto stringenti e precisi obblighi informativi che l’intermediario è tenuto a rispettare e che sono descritti nel T.U.F. (Testo Unico della Finanza) e nel Regolamento Intermediari della CONSOB.
Tali obblighi consistono sia nel fornire ai risparmiatori-investitori ogni informazione riguardante l’investimento che viene proposto, sia nell’acquisire dal risparmiatore gli elementi necessari a classificare il suo profilo di rischio ed in generale le sue caratteristiche di investitore. L’intermediario è parimenti tenuto ad identificare e comunicare agli investitori eventuali conflitti d’interesse.
Il Regolamento CONSOB prevede che, in generale, gli intermediari debbano fornire, in forma comprensibile, informazioni appropriate affinché gli investitori possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento, il tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le informazioni così fornite dovranno essere corrette, chiare e non fuorvianti e, in particolare, tenere conto della classificazione dell’investitore quale cliente al dettaglio o professionale.
L’intermediario finanziario, pertanto, deve comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza al fine di operare al meglio nell’interesse degli investitori e, in generale, del mercato nel complesso. In virtù di tale principio, quindi, l’intermediario deve: i) acquisire tutte le informazioni inerenti agli strumenti finanziari che intende comprare e vendere; ii) raccogliere dal risparmiatore-investitore ogni informazione atta a valutare il suo profilo (esperienza e conoscenza del mercato degli strumenti finanziari, situazione finanziaria del soggetto e propensione al rischio) e, sulla base di ciò, proporre strumenti finanziari adatti; iii) illustrare il servizio offerto, con particolare riferimento al grado di rischio dello stesso.
Le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi e di condotta imposti agli intermediari finanziari sono state oggetto di svariate pronunce della Corte di Cassazione la quale, con le cosiddette “sentenze gemelle” del 2007 delle Sezioni Unite, ha affermato che tale violazione comporta l’insorgere di una responsabilità risarcitoria, a seconda della concreta fattispecie, precontrattuale o contrattuale e portare eventualmente alla risoluzione del contratto per inadempimento dell’intermediario.