Stante l’incertezza della situazione attuale, varie istituzioni ed organismi interessati dall’evolversi della Brexit hanno tentato di ricostruire quello che potrebbe essere lo scenario normativo nell’eventualità di una no-deal Brexit, tra le quali The Law Society ed INSOL Europe che si sono occupate, in particolare, dei settori della cooperazione nel campo del diritto civile e commerciale, della normativa sull’insolvenza e le procedure concorsuali, della tutela dei dati personali, del diritto di famiglia ed infine della posizione dei legali inglesi che intenderanno svolgere servizi all’interno dell’Unione.
Normativa sull’insolvenza e le procedure concorsuali
Il Regolamento Europeo sull’insolvenza transfrontaliera n. 2015/848 (EIR European Insolvency Regulation) non si applicherà più alle relazioni tra Regno Unito e stati membri dell’Unione. Dal punto di vista degli stati membri rimanenti nell’Unione, la Gran Bretagna diventerà uno stato terzo e gli strumenti legislativi dell’UE non includeranno più tale stato.
INSOL Europe è dell’opinione che sia preferibile che, nel caso in cui il COMI di un’impresa o di una persona fisica sia situato nel Regno Unito, le procedure di insolvenza eventualmente aperte siano riconosciute all’interno dell’Unione e viceversa.
Ciò potrà essere realizzato per mezzo di due diversi strumenti: (i) un trattato bilaterale tra il Regno Unito e l’Unione, che riproponga le medesime regole dell’EIR e che comporti la sostanziale re-inclusione del Regno Unito nel Regolamento 848. Ciò tuttavia potrebbe comportare taluni problemi di coordinamento attinenti al recepimento di eventuali modifiche dell’EIR, nonché dell’incidenza di ulteriori norme in materia introdotte con lo strumento della direttiva; oppure (ii) uno strumento legale emanato dall’Unione, col quale si regolamenti il riconoscimento delle procedure di insolvenza aperte in paesi terzi, come ad esempio la convenzione UNCITRAL sull’insolvenza transfrontaliera.
Tutela dei dati personali
Nell’eventualità in cui la Gran Bretagna lasci l’Unione in assenza di un trattato ad hoc ossia in caso di no-deal Brexit, la medesima sarà a tutti gli effetti un paese terzo anche con riguardo al Regolamento generale sulla protezione dei dati personali cd. GDPR (Reg. EU 2016/679).
Ciò comporterebbe che ogni trasferimento di dati personali dall’Unione alla Gran Bretagna dovrà soddisfare tutti i requisiti richiesti dalla normativa europea sulla tutela dei dati personali.
Preferibilmente la Gran Bretagna dovrò ottenere una decisione di adeguatezza da parte della Commissione, circostanza che potrebbe anche non verificarsi stante il potere discrezionale della Commissione stessa in tal senso. In aggiunta occorre rilevare che l’ottenimento di tale decisione di adeguatezza potrebbe richiedere un lasso di tempo più o meno ampio. Ciò potrebbe, dunque, comportare una restrizione nel libero trasferimento di dati personali tra gli stati membri dell’Unione Europea e la Gran Bretagna.
In assenza di una decisione di adeguatezza ed al fine di effettuare leciti trasferimenti di dati di interessati residenti nell’Unione e diretti al Regno Unito, si potrà fare ricorso agli altri strumenti previsti dal GDPR in tema di trasferimento di dati verso paesi terzi come ad esempio le Binding Corporate Rules, le clausole contrattuali standard, le certificazioni ai sensi dell’art. 42 nonché i codici di condotta.
Diritto di famiglia
Il quadro normativo in tema di diritto di famiglia sarà costituito da diverse Convenzioni dell’Aja, che andranno a regolare la materia in caso di no-deal Brexit:
- Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia e relativo Protocollo (23 novembre 2007), che regolano la legge applicabile alle obbligazioni di mantenimento, l’accesso al gratuito patrocinio nonché il riconoscimento e l’esecuzione dei provvedimenti in materia;
- Convenzione dell’Aja sulla sottrazione internazionale di minori (25 ottobre 1980);
- Convenzione dell’Aja sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (19 ottobre 1996), volta alla regolamentazione di questioni in materia di affidamento nel caso in cui i genitori del minore vivano in paesi differenti;
- Convenzione dell’Aja sul riconoscimento di provvedimenti di divorzio e separazione legale (1 giugno 1970), che non comprende tuttavia la regolamentazione dell’eventuale esecuzione di tali provvedimenti, che è invece lasciata ai singoli stati.
Per quanto attiene alla prima delle convenzioni menzionate, The Law Society segnala che la medesima ed il relativo protocollo non sono ancora stati ratificati da parte del Regno Unito.