È stato pubblicato il 2 marzo 2020 in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n.9 per supportare famiglie, imprese e lavoratori in risposta all’epidemia Covid19.
Il provvedimento ha lo scopo di rendere uniformi gli interventi sul territorio nazionale.
Ecco quali sono le principali novità in materia di lavoro, scadenze fiscali e crisi di impresa.
Lo smart working può essere attivato senza accordo individuale in tutta Italia e fino al 31 luglio. Il nuovo provvedimento conferma le caratteristiche delle deroghe già previste la settimana scorsa, ma da una parte ne estende la validità territoriale, prima limitata a sei regioni del Nord, e dall’altra porta l’arco temporale di utilizzo dal 15 marzo alla fine di luglio, cioè la durata dello stato di emergenza fissata dalla deliberazione del Consiglio dei ministri il 31 gennaio.
Qui le disposizioni del Ministero del Lavoro su come poter accedere allo smart working https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
- Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS
- Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria
- Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi
- Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO, domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività
Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; rinvio al 5 maggio, invece che dal 15 aprile, della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; anticipazione al 2020 del termine del 30 settembre per la presentazione dei modelli 730. Pertanto, il modello 730/2020, relativo all’anno 2019, potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF-dipendenti o professionista abilitato).
Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), per quest’anno viene confermata la scadenza del 31 marzo.
Gli obblighi di segnalazione della crisi d’impresa a carico degli organi di controllo e revisori legali dei conti, nonché dei creditori pubblici qualificati previsti (dagli artt. 14 e 15 del D.Lgs. 14/2019), a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso codice (15 agosto 2020) slittano al 15 febbraio 2021.
Il rinvio, ai sensi dall’art. 11 del D.L., sembra coinvolgere entrambe le tipologie di segnalazione previste dal Codice:
- allerta interna: e cioè la segnalazione che deve essere fatta nei confronti dell’organo amministrativo;
- allerta esterna: rivolta invece all’Organismo di composizione della Crisi (OCRI)
Per quanto riguarda le imprese tenute agli adempimenti in oggetto a partire da febbraio 2021, in assenza di una specifica previsione, si ritiene siano le stesse già tenute agli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art. 12 del Codice della Crisi. In particolare si tratta delle micro, piccole e medie imprese.
Anche a seguito dell’emergenza Coronavirus, si è reso opportuno intervenire con il D.L. pubblicato ieri in G.U., modificando lo schema di D.lgsl. Correttivo al Codice della Crisi che prevede una proroga dell’allerta più ristretta (limitata alle sole imprese che negli ultimi due esercizi, non abbiano superato i parametri di cui all’art 2477 c.c.).
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