Sono state apportate nuove integrazioni, nella giornata del 9 marzo, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo.
Di seguito le modifiche all’Art. 1 del decreto:
ART. 1 – misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.
- Allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del DPCM 8.3.2020 sono estese all’intero territorio nazionale
- Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- La lettera d) dell’art. 1 del DPCM 8.3.2020 è sostituita dalla seguente:
- Eventi e manifestazioni sportive di ogni ordine e grado in luoghi pubblici e privati: sospesi
Impianti sportivi utilizzabili a porte chiuse solo per sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale …
Consentito svolgimento di eventi e di competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico;
Sport e attività motorie svolti all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro”
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