Il DPCM 8 marzo 2020, integrato dal DPCM 9 marzo 2020, prevede una serie di limitazioni all’apertura degli esercizi commerciali, in vigore fino al 3 aprile 2020.
Studio Corno risponde, con le faq seguenti, ai dubbi dei gestori di attività commerciali, relativamente alle misure di sicurezza da adottare e alle sanzioni che si rischiano.
R: È consentito tenere aperto l’attività in questa fascia oraria: dalle 6:00 alle 18:00.
Il gestore è obbligato a predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
R: È consentito tenere aperto l’attività commerciale in questa fascia oraria: dalle 6:00 alle 18:00.
Il gestore è obbligato a predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
Il gestore deve garantire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da consentire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno 1 metro tra i visitatori.
R: Medie e grandi strutture di vendita ed esercizi commerciali presenti all’interno di centri commerciali e dei mercati devono chiudere nelle giornate prefestive e festive.
Nei giorni feriali, i gestori devono predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
R: Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta lavorando per diramare specifiche linee guida per il trasporto di merci. In assenza delle stesse, valgono le norme igieniche sanitarie precauzionali elaborate dal Ministero della Salute e rese disponibili, anche, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo
Per verificare in quale delle categorie dimensionali previste dalla lettera r), ricade la vostra attività, occorre fare riferimento all’art. 1 del D. Lgs. 114/1998, che:
A. intende per superficie di vendita di un esercizio commerciale l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili.;
B. specifica che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
C. differenzia le seguenti fattispecie:
a) esercizi di vicinato (piccole strutture di vendita): si intendono quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto precedente;
d) centro commerciale: una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti.
Per ogni dubbio o domanda, i nostri consulenti sono a disposizione.