Giovedì 12 marzo
Nella notte dell’11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sulla chiusura delle attività commerciali e le limitazioni alle attività produttive e professionali.
Di seguito tutte le misure adottate dal 12 al 25 marzo.
Area di riferimento delle misure adottare: l’intero territorio nazionale
- Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione:
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- attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, nei seguenti ambiti:
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- esercizi commerciali di vicinato,
- media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
- mercati (limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari)
- edicole,
- tabaccai,
- farmacie,
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Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
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- chiusi
- i mercati, con riferimento alle attività diverse rispetto alla vendita di soli generi alimentari, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta
- chiusi
- Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione:
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- mense
- catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione (all.2):
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- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
- Attività e servizi garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
- servizi bancari,
- servizi finanziari,
- servizi assicurativi
- attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
- Servizi di Trasporto
- Trasporti erogati da Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea
- Presidente della Regione può disporne la programmazione, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo
- Ministro infrastrutture e trasporti, di concerto con Ministro salute, può disporne la programmazione con riduzione e soppressione, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni
- le pubbliche amministrazioni
- assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
- individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
- fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (periodi di congedo parentale e di ferie) e
- fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza,
- Attività produttive e attività professionali
Raccomandazioni per le imprese:
- attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- incentivare per i dipendenti:
- ferie
- congedi retribuiti nonché
- altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- sicurezza anti-contagio:
- assumere protocolli specifici
- adottare strumenti di protezione individuale laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
- incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Per le sole attività produttive:
- raccomandazioni:
- limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
- contingentare l’accesso agli spazi comuni;
- intese tra organizzazioni datoriali e sindacali
- da favorire in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8
Per tutte le attività non sospese
- invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
- Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al DPCM 8/3/2020 e del DPCM 9/3/2020.
- Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Allegato 1
ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO AMMESSE
- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Allegato 2
Servizi per la persona
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse