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NEWS | DCPM 11 MARZO, NUOVE MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

12 Marzo 2020

Giovedì 12 marzo

Nella notte dell’11 marzo 2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto sulla chiusura delle attività commerciali e le limitazioni alle attività produttive e professionali.

Di seguito tutte le misure adottate dal 12 al 25 marzo.

ART. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

Area di riferimento delle misure adottare: l’intero territorio nazionale

  1. Sospensione delle attività commerciali al dettaglio, ad eccezione:
    • attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, nei seguenti ambiti:
      • esercizi commerciali di vicinato,
      • media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività
      • mercati (limitatamente alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari)
      • edicole,
      • tabaccai,
      • farmacie,

Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

    • chiusi
      • i mercati, con riferimento alle attività diverse rispetto alla vendita di soli generi alimentari, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta
  1. Sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad eccezione:
    • mense
    • catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
    • ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
    • esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
  1. Sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione (all.2):
    • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
    • Lavanderie industriali
    • Altre lavanderie, tintorie
    • Servizi di pompe funebri e attività connesse
  1. Attività e servizi garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,
    • servizi bancari,
    • servizi finanziari,
    • servizi assicurativi
    • attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
  1. Servizi di Trasporto
    • Trasporti erogati da Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea
    • Presidente della Regione può disporne la programmazione, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
    • Servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo
    • Ministro infrastrutture e trasporti, di concerto con Ministro salute, può disporne la programmazione con riduzione e soppressione, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
  2. Servizi offerti dalle Pubbliche Amministrazioni
    • le pubbliche amministrazioni
    • assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
    • individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
    • fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (periodi di congedo parentale e di ferie) e
    • fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza,
  1. Attività produttive e attività professionali


Raccomandazioni per le imprese:

  1. attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  2. incentivare per i dipendenti:
    • ferie
    • congedi retribuiti nonché
    • altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  3. sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  4. sicurezza anti-contagio:
    • assumere protocolli specifici
    • adottare strumenti di protezione individuale laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento;
  5. incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

Per le sole attività produttive:

  1. raccomandazioni:
    • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e
    • contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  2. intese tra organizzazioni datoriali e sindacali
    • da favorire in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8

Per tutte le attività non sospese

  1. invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

ART. 2 Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al  DPCM 8/3/2020 e del DPCM 9/3/2020.
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Allegato 1
ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO AMMESSE

  • Ipermercati
  • Supermercati
  • Discount di alimentari
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ATECO: 47.2)
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO: 47.4)
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
  • Farmacie
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 

Allegato 2
Servizi per la persona

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
  • Attività delle lavanderie industriali
  • Altre lavanderie, tintorie
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

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