Oggi il Consiglio dei Ministri varerà il decreto per contrastare l’emergenza Coronavirus e sostenere economicamente le famiglie, le imprese, i professionisti e lavoratori.
Il decreto legge alla fine assorbirà quasi l’intera dote dei 25 miliardi autorizzata dal parlamento.
Secondo la bozza già circolata domenica 15 marzo, gli assi portanti del provvedimento saranno i seguenti:
- sanità
- lavoro
- sostegno della liquidità di famiglie e imprese
- fisco
Nel nostro approfondimento del 12 marzo puoi trovare le anticipazioni sui quattro assi portanti
https://www.studiocorno.it/2020/03/12/anticipazioni-decreto-13-marzo/
Quali saranno le novità relative alle scadenze fiscali e previdenziali?
In questa tabella puoi trovare tutti i versamenti in scadenza e le proroghe
VERSAMENTI E ADEMPIMENTI | SCADENZA | |
· Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato | · Versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria | Proroga al 20.3.2020 (art. 59)
Prevista (art. 68) menzione sul sito del MEF per contribuenti che non usufruiranno delle sospensioni
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· Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato | · Adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
NB: Dichiarazione dei redditi precompilata 2020: resta ferma la disposizione di cui all’art.1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. |
Da effettuare entro il 30.6.2020
(art. 58 c.1) senza applicazione di sanzioni e interessi |
· Tutti i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato | · Sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8/3 al 31/5/2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. | Versamenti da effettuare in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato.
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· Inizialmente previsti per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator
· Estensione ad altri settori[1]
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· Ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati (agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.1973, n. 600) in scadenza fino al 30/4/2020,
· Adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 30/4/2020[2] · IVA in scadenza nel mese di marzo 2020.
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Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 57)
Versamenti sospesi da effettuare senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro il 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5
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· Associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche | · Ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del DPR 29,09.73, n. 600 fino al 30/4/2020,
· Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria fino al 30/4/2020 |
Da effettuare entro il 30.6.2020
(art. 57) Versamenti sospesi da effettuare (no sanzioni/interessi: a) unica soluzione entro 30.06.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 30.6.2020 |
· Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente dl, | Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020 riferiti a:
· Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 29.09.73, n. 600, · Trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; · Imposta sul valore aggiunto; · Contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. |
Da effettuare entro il 31.5.2020 (art. 58 c.2)
versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5 |
· Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente (2019) a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente dl,
· A condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato |
Per Agenti e Lavoratori autonomi:
· Possibilità di chiedere al Sostituto di Imposta che provvede al pagamento delle rispettive notule la non applicazione delle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 29.09.73, n. 600 riferite a ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020
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Mancato assoggettamento alla R.A. da parte del sostituto di imposta. (art. 58 c.6)
Dichiarazione di non assoggettamento a R.A.; Da effettuare entro il 31.5.2020 Versamenti sospesi da effettuare, senza sanzioni e interessi: a) unica soluzione entro 31.05.2020, b) rateizzazione fino a max 5 rate mensili di pari importo dal 31.5 |
· Soggetti con domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (Codogno …) | Adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 | Adempimenti da effettuare entro il 30.4.2020
(art. 58 c.3)
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NB: secondo fonte Eutekne, pare corretto ritenere che la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali sia da estendersi anche alla posizione del soggetto imprenditore (i.e. artigiani e commercianti)
[1] a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
[2] Articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, valeva per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato