Cosa prevede il sostegno ai lavoratori autonomi previsto nel Decreto Legge Covid -19?
Il Decreto Legge Covid-19 prevede un indennizzo per i lavoratori autonomi di 600 euro nel mese di marzo.
- Liberi professionisti
- non iscritti agli ordini
- titolari di partita IVA
- attiva alla data del 23 febbraio 2020,
- Lavoratori titolari di
- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- attivi alla medesima data,
- iscritti alla Gestione separata,
- iscritti alle gestioni speciali dell’Ago:
- artigiani,
- commercianti,
- coltivatori diretti,
- coloni e mezzadri,
- Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
- che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI,
- Lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo
- che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
- Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo,
- con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo,
- da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e
- non titolari di pensione
- Lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli,
- non titolari di pensione e
- non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
L’indennità di cui al presente articolo
- è erogata dall’Inps
- che stabilisce le modalità di concessione del beneficio e
- provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito
Di seguito, potete trovare gli articoli del DL relativi al sostegno dei lavoratori autonomi:
Articolo 27
È riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.
Articolo 28
La norma riconosce un’indennità una tantum per il mese di marzo pari a 600 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Articolo 29
È riconosciuta un’indennità il mese di marzo pari a 600 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Articolo 30
È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che, alla data del 23 febbraio 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità il mese di marzo pari a 600 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell’INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.
Articolo 38
La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità per il mese di marzo pari a 600 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.