PACCHETTO CREDITO
Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario
Il DL vuole sostenere il mondo imprenditoriale attraverso il sistema bancario e i fondi di garanzia. Le misure mirano a contenere i danni economici provocati dall’epidemia COVID-19.
- Queste le azioni concrete:
Art. 56 | Moratoria straordinaria sui finanziamenti | Linee di credito
Finanziamento anticipi crediti Prestiti non rateali Rate di prestiti |
Ammissione a garanzia in apposita sezione Fondo Centrale Garanzia |
Art. 49 | Garanzie per il credito | Fondo Centrale Garanzia PMI | Allargamento accesso |
Art. 51 | Abbattimento costi garanzie | Costi commissioni Confidi | Nuovi finanziamenti e ristrutturazioni deb. |
Art. 53 | Sostegno credito export | Rilascio garanzie Stato a favore di SACE |
Assistenza alla internazionalizzazione |
Art. 58 | Supporto a internazionalizzazione | Sospensione rimborsi rate in scadenza nel 2020 finanziamenti agevolati Fondo L. 394 / 81 gestito da Simest SpA | |
Art. 55 | Cessione di crediti deteriorati | Trasformazione in credito d’imposta di una quota di attività per imposte anticipate (DTA) anche non iscritte | Creazione liquidità |
Art. 54 | Sostegno pagamento rate mutuo prima casa | fondo solidarietà mutui prima casa (fondo Gasparrini) | Partite IVA in difficoltà |
Art. 50 | Indennizzi | Fondo Indennizzo Risparmiatori |
- Esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca (tramite garanzia ISMEA)
- Enti di microcredito (purchè PMI)
- Escluse le imprese con esposizioni nei confronti del sistema bancario classificate come
- “sofferenze” o
- “inadempienze probabili” o che
- rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.
OGGETTO DELLE DEROGHE
- Garanzia del Fondo gratuita,
- sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
- Aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa.
- Aumento % massima di copertura della garanzia per le operazioni ammesse, fino a 1,5 mln:
- in garanzia diretta per l’80%,
- in riassicurazione/controgaranzia per il 90% dell’importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l’80%.
- Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento rinegoziato.
- Allungamento garanzia su operazioni ammesse al Fondo, in caso di moratoria o sospensione di un finanziamento per effetto del COVID-19.
- Accesso alla garanzia valutato solo in base al modulo economico-finanziario e non anche sul modulo “andamentale”.
- Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento.
- Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie per:
- operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
- con durata minima di 10 anni,
- di importo superiore a € 500.000.
- Aumento del 50%, +20% in caso di intervento di ulteriori garanti, della tranche junior garantita dal Fondo su specifici portafogli di finanziamenti dedicati
- a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19,
- o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.
- Accesso gratuito e senza valutazione alla garanzia del fondo per:
- una linea di liquidità immediata (fino a 3.000 euro) a 18 mesi meno un giorno,
- che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro
- a persone fisiche esercenti
- attività di impresa,
- arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
- con copertura all’80% in garanzia diretta,
- con copertura al 90% in riassicurazione,
- Possibilità di istituzione di sezioni speciali presso il Fondo:
- da parte delle amministrazioni di settore
- per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese.
- Proroga di 3 mesi dei termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
- Estensione strutturale dell’impiego del Fondo per le garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond.
COSA?
Moratoria straordinaria sui finanziamenti per aiutare tessuto imprenditoriale a fronteggiare la crisi
PER CHI?
- Microimprese e le piccole e medie imprese italiane che;
- alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari
- non posseggono un credito “deteriorato”
- autocertificano di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia Covid-19
COME?
- non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- linee di credito accordate “sino a revoca”
- finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti
- rinvio della restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020
- riscadenziamento del pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020, sulla base degli accordi tra le parti
- in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020
- ammissione delle operazioni alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese.
- copertura parziale della garanzia ai danni subiti dalle banche e si estende a una quota degli importi così determinati:
- su ogni linea di credito prorogata, quota del 33 % del maggiore credito utilizzato
- tra la data dell’entrata in vigore del decreto
- e il 30 settembre 2020
- su un importo pari al 33 % dei prestiti in scadenza
- che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
- su un importo pari al 33 %
- delle singole rate dei mutui
- degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.
- su ogni linea di credito prorogata, quota del 33 % del maggiore credito utilizzato
COSA?
- Il DL introduce deroghe alla disciplina ordinaria di funzionamento del Fondo Centrale Garanzia PMI per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
- Il Fondo interviene a fianco delle PMI per ridurre i costi dei loro finanziamenti.
- Garantisce una percentuale dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari finanziari a favore di imprese e professionisti.
- Viene attivato dall’intermediario finanziario e non interviene direttamente nel rapporto tra banca e cliente (tassi, condizioni di rimborso ecc. lasciati alla contrattazione tra le parti).
- Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie
PER CHI?
- Micro, Piccole e Medie imprese italiane
- Esteso anche al settore dell’agricoltura e della pesca (tramite garanzia ISMEA)
- Enti di microcredito (purchè PMI)
- Escluse le imprese con esposizioni nei confronti del sistema bancario classificate come
- “sofferenze” o
- “inadempienze probabili” o che
- rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà”.
OGGETTO DELLE DEROGHE
- Garanzia del Fondo gratuita,
- sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni per l’accesso al Fondo,
- Aumento a 5 milioni di euro dell’importo massimo garantito per singola impresa.
- Aumento % massima di copertura della garanzia per le operazioni ammesse, fino a 1,5 mln:
- in garanzia diretta per l’80%,
- in riassicurazione/controgaranzia per il 90% dell’importo garantito da Confidi o altro Fondo di garanzia, a condizione che la prima garanzia non superi l’80%.
- Ammissibilità delle operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il nuovo finanziamento preveda credito aggiuntivo per almeno il 10% del debito residuo del finanziamento rinegoziato.
- Allungamento garanzia su operazioni ammesse al Fondo, in caso di moratoria o sospensione di un finanziamento per effetto del COVID-19.
- Accesso alla garanzia valutato solo in base al modulo economico-finanziario e non anche sul modulo “andamentale”.
- Eliminazione della commissione di mancato perfezionamento.
- Cumulabilità della garanzia del Fondo con altre garanzie per:
- operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari,
- con durata minima di 10 anni,
- di importo superiore a € 500.000.
- Aumento del 50%, +20% in caso di intervento di ulteriori garanti, della tranche junior garantita dal Fondo su specifici portafogli di finanziamenti dedicati
- a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19,
- o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia.
- Accesso gratuito e senza valutazione alla garanzia del fondo per:
- una linea di liquidità immediata (fino a 3.000 euro) a 18 mesi meno un giorno,
- che si affianca alle garanzie già attive senza valutazione sul micro-credito e sui finanziamenti di importo ridotto fino a 20.000 euro
- a persone fisiche esercenti
- attività di impresa,
- arti o professioni,
la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000
- con copertura all’80% in garanzia diretta,
- con copertura al 90% in riassicurazione,
- Possibilità di istituzione di sezioni speciali presso il Fondo:
- da parte delle amministrazioni di settore
- per sostenere l’accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese.
- Proroga di 3 mesi dei termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
- Estensione strutturale dell’impiego del Fondo per le garanzie di portafoglio, compresi i portafogli di minibond.
- Aumento a 40.000 euro dell’importo operazioni di microcredito.
- Possibilità di ulteriori misure, da stabilire con Decreto MEF e MISE, di sostegno finanziario alle imprese:
- finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90% a favore delle banche e degli altri intermediari che eroghino nuovi finanziamenti a favore delle imprese.
COSA?
- Prevenire l’innalzamento dei costi delle commissioni per le garanzie concesse dai Confidi.
PER CHI?
- Micro, Piccole e Medie imprese italiane
COME?
- Riduzione contributi obbligatori dovuti dai Confidi ai Fondi interconsortili
COSA?
- Mitigare le ripercussioni negative ai settori interessati dall’emergenza sanitaria
- Sostegno del credito all’esportazione
PER CHI?
- Piccole e Medie imprese esportatrici del marchio “Made in Italy”
COME?
- Rilascio garanzia dello Stato in favore di SACE Spa
- per operazioni deliberate dalla società
- in relazione ad alcune importanti commesse x costruzione di navi da parte di imprese italiane.
- Accelerazione della procedura di rilascio della garanzia, permettendo
- il perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l’economia italiana
- il mantenimento dei livelli di occupazione
COSA?
- Previsto sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici
PER CHI?
- La misura riguarda 1.457 imprese esportatrici in tutti i settori
COME?
- Sospensione dei rimborsi di rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81 gestito da Simest SpA
COSA?
- Obiettivo: incentivare la cessione di crediti deteriorati sia di natura commerciale sia di finanziamento che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni.
PER CHI?
- Imprese italiane ad eccezione di quelle per le quali sia stato accertato
- lo stato di dissesto
- il rischio di dissesto
- lo stato di insolvenza
COME?
- essione dei crediti vantati vs debitori inadempienti entro 90 gg
- Trasformazione di una quota di attività per imposte anticipate (DTA) anche non iscritte in credito d’imposta relative a:
- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile,
- e importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.
- Opzione in Unico nell’anno dell’effetto cessione dei crediti;
- Efficacia opzione a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione
- Per quanto?
- ammontare pari al 20% del valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.
- limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020
OBIETTIVI:
- Provvedere delle misure di sostegno alla liquidità delle famiglie italiane attraverso aiuti sui pagamenti dei mutui
- offrire un sollievo immediato a fronte della chiusura di attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus, con conseguenti difficoltà per il pagamento delle rate del mutuo per l’acquisto della abitazione principale.
COSA?
- Ammissione ai benefici del Fondo di soggetti in difficoltà, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato
- Introduzione di deroghe alla disciplina ordinaria di funzionamento del Fondo per 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto.
PER CHI?
- Proprietari di un immobile, persone fisiche:
- Dipendenti a tempo determinato o indeterminato
- Con rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti
- Immobile adibito ad abitazione principale
- titolare di un mutuo non superiore a 250.000 euro contratto per l’acquisto dello stesso immobile
- anche per chi in ritardo non superiore a 90 giorni nel pagamento delle rate
- deroga al possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro
COME?
- Sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi
- Al verificarsi di condizioni che pregiudicano la stabilità economica
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
- Sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
- in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020
- ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data.
- Al verificarsi di condizioni che pregiudicano la stabilità economica
COSA?
- Modifiche alla disciplina in merito al Fondo Indennizzo Risparmiatori,
- istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze
- per indennizzare i risparmiatori
- che hanno subìto un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018.
PER CHI?
- Risparmiatori
- Azionisti
- Obbligazionisti
COME?
- Conferimento di anticipo pari al 40% dell’importo dell’indennizzo
- deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio.
- proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo
- Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.