L’8 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 111/2020 con il quale vengono adottate alcune disposizioni finanziarie urgenti ed altre necessarie per conciliare l’avvio dell’anno scolastico con la gestione dei rapporti di lavoro dei genitori. Il decreto è entrato in vigore dal 9 settembre 2020.
Cosa prevede
L’articolo 5 del D.L. 111 detta le regole necessarie per permettere al genitore lavoratore di gestire l’eventuale periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di 14 anni, a seguito di contatti verificatisi all’interno della scuola dove studia il figlio.
Il lavoratore – dipendente può svolgere il proprio lavoro, ove possibile, in smart working per tutto o per una parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL.
Qualora l’attività lavorativa non fosse compatibile con il lavoro agile, ovvero in alternativa ad esso, uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio, attraverso un congedo straordinario.
In tal caso, al posto della retribuzione, al lavoratore verrà corrisposta un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Si attendono istruzioni da parte dell’INPS per l’operatività del congedo.
Quando è fruibile il beneficio
Il beneficio ha durata limitata, in quanto è fruibile per i periodi di quarantena compresi entro il 31 dicembre 2020 e in ogni caso entro i limiti di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020.