Il 12 ottobre la Presidenza del Consiglio ha emanato un DPCM con le linee guida relative all’obbligo del possesso e di esibizione della certificazione verde, obbligatoria sui luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021.
Inoltre, l’11 e il 12 ottobre sono usciti anche i comunicati stampa del Garante della Privacy, che ha dato il benestare all’uso di specifiche applicazioni e piattaforme digitali per la verifica dei green pass e definito regole da rispettare per tutelare i dati sensibili dei lavoratori.
Regole per datori di lavoro e lavoratori
- L’obbligo di green pass è escluso per i soli soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute
- Resta fermo per tutto il personale dipendente, anche se munito di green pass, le istruzioni fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio, come ad esempio il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia
La certificazione verde può essere esibita in formato cartaceo o digitale e non è soggetta ad autocertificazione
- Laddove l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, il soggetto delegato deve procedere con la verifica giornaliera del possesso della Carta Verde, in misura non inferiore al 20% dalla forza lavora presente in servizio
- Nei casi di specifiche esigenze organizzative, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni relative al mancato possesso del green pass con il preavviso necessario al datore di lavoro per soddisfare tali esigenze.
L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate
Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’utilizzo del green pass nei luoghi di lavoro
No, perché il green pass serve per accedere ai luoghi di lavoro. In ogni caso lo smart working non può essere utilizzato allo scopo di eludere l’obbligo di green pass.
Il libero professionista quando accede nei luoghi di lavoro pubblici o privati per lo svolgimento della propria attività lavorativa viene controllato dai soggetti previsti dal decreto-legge n. 127 del 2021. Il titolare dell’azienda che opera al suo interno viene controllato dal soggetto individuato per i controlli all’interno dell’azienda.
No, a condizione che i controlli siano stati effettuati nel rispetto di adeguati modelli organizzativi come previsto dal decreto-legge n. 127 del 2021.
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.