La legge 165/2021, che opera la conversione del decreto n. 127 del 2021, ha introdotto alcune novità riguardo all’utilizzo del Green Pass sui luoghi di lavoro. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 21/11/2021.
Articolo 1:
I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
Articolo 3:
Per i lavoratori in somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni relative all’obbligo di possesso della carta verde è onere del somministratore.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata a causa della mancata esibizione della carta verde, il datore di lavoro potrà sospendere il lavoratore per dieci giorni lavorativi, non più rinnovabili una sola volta, ma bensì rinnovabili più volte fino al 31/12/2021.
Articolo 3 bis:
Il lavoratore non è sanzionabile se la scadenza della carta verde avviene in corso della prestazione lavorativa, pertanto in questo caso la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.