In sede di conversione del Decreto Fisco Lavoro 146/2021 è stato introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva anche per il lavoro autonomo occasionale.
Con la finalità di limitare l’abuso dello strumento del lavoro autonomo occasionale, il legislatore ha previsto che per poter svolgere legittimamente e in piena regolarità le operazioni e i lavori affidati a lavoratori autonomi occasionali, i committenti hanno l’obbligo di comunicare l’avvio dell’attività di tali lavoratori mediante l’invio di una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.
La comunicazione dovrà avvenire con le stesse modalità previste per i lavoratori intermittenti, per i quali ad oggi si prevede la possibilità di effettuare la comunicazione on-line dal sito servizi.lavoro.gov.it, per posta elettronica, anche non PEC, via sms o con App.
La mancata comunicazione preventiva comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui sia stata omessa o ritardata la comunicazione senza possibilità di diffida.
Si attendono la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione e le istruzioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.