Lavoro

Come fare la comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale

13 Gennaio 2022
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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro con Nota n. 29 del 11 gennaio 2022 ha fornito le prime indicazioni utili ad assolvere l’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di lavoro autonomo occasionale introdotta dalla Legge n. 215/2021, di conversione del D.L. n. 146/2021, del 21 dicembre 2021.

Soggetti interessati

Sono tenuti a procedere alla comunicazione i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Ne sono pertanto esclusi i soggetti che non svolgono attività economica organizzata, esercitata in modo professionale al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi, quali ad esempio ONLUS, studi professionali non organizzati in forma societaria, ASD, Associazioni culturali musicali e consimili senza scopo di lucro.

Rapporti oggetto della comunicazione

Oggetto della comunicazione sono i rapporti di lavoro autonomo occasionale ex articolo 2222 del Codice civile.

Si tratta di quei rapporti in cui il lavoratore si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente, per cui non è prevista una comunicazione al Centro per l’Impiego (Unilav).

Rammentiamo che si tratta di rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, non ricorrente e non abituale, quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata.

Decorrenza e tempistiche

L’obbligo di comunicazione decorre dal 21 dicembre 2021.

I rapporti di collaborazione autonoma occasionale avviati successivamente all’11 gennaio 2022 – data di pubblicazione della Nota dell’Ispettorato del Lavoro – dovranno essere comunicati prima dell’inizio della prestazione, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

Entro il prossimo 18 gennaio sarà invece possibile comunicare i rapporti avviati tra il 21 dicembre 2021 – data di entrata in vigore della disposizione e l’11 gennaio 2022 – data di rilascio della Nota dell’Ispettorato, anche se già cessati, oppure avviati prima del 21 dicembre 2021 e non ancora cessati all’11 gennaio 2022.

Modalità della comunicazione

La comunicazione deve essere effettuata preventivamente all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente in ragione del luogo in cui si svolge la prestazione.

Attualmente l’unica modalità disponibile è a mezzo e-mail.

Ciascun Ispettorato territoriale ha messo a disposizione uno specifico indirizzo e-mail di posta elettronica ordinaria.

>>LEGGI QUI L’ELENCO COMPLETO DELLE EMAIL DEGLI ISPETTORATI

I committenti sono tenuti alla conservazione di una copia della comunicazione.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:

  • dati del committente e del prestatore;
  • luogo della prestazione;
  • sintetica descrizione dell’attività;
  • data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
  • ammontare del compenso se già stabilito al momento dell’incarico.

Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Annullamento della comunicazione

Prima dell’inizio dell’attività sarà possibile annullare la comunicazione già inviata e/o modificare i dati trasmessi.

In presenza di errori tali da non compromettere la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento la comunicazione sarà ritenuta ugualmente valida.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione preventiva si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

La sanzione è applicabile anche nel caso in cui il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.

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