Fisco

Rottamazione quater 2023: come funziona e come fare domanda per la definizione agevolata

23 Febbraio 2023
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La Legge 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio 2023) ha stabilito importanti novità in materia di riscossione ed ha introdotto per l’anno 2023 una serie di misure ribattezzate tregua fiscale, tra queste rientrano la rottamazione quater (o definizione agevolata), lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro, e altre tipologie di chiusura debiti con il fisco.

Vediamo quali sono i punti principali da tenere in considerazione.

Cos’è la rottamazione quater?

La rottamazione quater, approvata dalla Legge di Bilancio 2023, consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.

Le cartelle di pagamento, in presenza dei requisiti di legge per la fruizione e, previo accoglimento di apposita istanza, potranno essere definite senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di iscrizione a ruolo e di mora oltre gli aggi di riscossione.

Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

L’art. 45 della Legge di Bilancio 2023 prevede lo stralcio dei carichi fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il meccanismo del saldo e stralcio delle mini cartelle è automatico. Pertanto, al contribuente non è richiesta alcuna attività per ottenere la cancellazione del debito, né l’esibizione di alcuna specifica richiesta.

Diversamente da quanto accade per lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro per beneficiare della rottamazione occorre presentare una richiesta dal contribuente che intende regolarizzare la propria posizione.

Quali sono i debiti che rientrano nella rottamazione quater 2023?

La definizione agevolata, rottamazione cartelle 2023, riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Quali sono i debiti esclusi dalla rottamazione quater 2023?

Rimangono esclusi dal beneficio della definizione agevolata 2023 (“rottamazione quater”) i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1°gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022:

  • i carichi relativi a:
    1. recupero somme per aiuti di Stato;
    2. crediti che derivano da condanne della Corte dei conti;
    3. multe e sanzioni che derivino da sentenze di condanna penale;
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (cosiddetti GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non hanno provveduto, entro il 31 gennaio 2023, all’adozione di uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell’ambito applicativo della misura agevolativa.

Come fare domanda di adesione alla rottamazione quater 2023?

La domanda di adesione alla rottamazione quater, approvata dalla Legge di Bilancio 2023, va presentata entro il 30 aprile 2023 con apposita dichiarazione telematica all’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Dopo la domanda di presentazione entro il 30 giugno l’Ader (Agenzia delle Entrate-Riscossione) provvederà a dare comunicazione di accoglimento o diniego della domanda.

PROROGATE LE SCADENZE

Tramite il comunicato stampa n. 68 del 21/04/2023, il Mef ha comunicato la nuova scadenza per la presentazione delle istanze all’Agenzia delle Entrate Riscossione: 30 giugno 2023, anziché il 30 aprile 2023.

Differito, di conseguenza, al 30 settembre (invece del 30 giugno) il termine entro il quale la Riscossione trasmetterà a coloro che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione di accettazione e le somme che dovranno essere versate per il perfezionamento della definizione agevolata.

Il Mef annuncia, infine, che una prossima disposizione stabilirà che la scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) slitterà al 31 ottobre 2023.

Tempistiche da rispettare

SCADENZE 2023 ADEMPIMENTO

30 giugno

Trasmissione della domanda di rottamazione con cui si indica il numero di rate in cui si intende pagare il debito (massimo 18). L’istante si impegna a rinunciare ai giudizi pendenti.

30 settembre

Agenzia delle Entrate-Riscossione deve liquidare gli importi da versare, al netto di quelli già pagati e di quelli stralciati ex art. 1 commi 222 e ss. della Legge n. 197/22

(stralcio automatico dei ruoli 2000-2015 sino a 1.000 euro). Devono essere, inoltre, indicate le scadenze delle singole rate.

 

31 ottobre

Devono essere pagati gli importi dovuti o la prima rata della rateizzazione.

Inserimento debiti pregressi nel piano di rottamazione quater

Per chi aderisce alla rottamazione per cartelle la cui rateazione è già in corso, i pagamenti sono sospesi fino al 31 luglio. Alla data del 31 luglio, poi, si dovrà procedere a:

  • saldare la prima o unica rata della rottamazione in caso di accettazione della domanda;
  • riprendere il pagamento delle rate del precedente piano di rateazione in caso di mancato accoglimento.

Come richiedere il prospetto dei carichi definibili?

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, è disponibile la procedura online, per la richiesta del prospetto informativo che riporta quali debiti rientrano nella definizione agevolata dei carichi.

Il documento informativo contiene:

  • l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti”;
  • l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

ll prospetto, può essere richiesto anche da un intermediario (commercialista, consulente del lavoro, avvocato), utile in quanto consente di ricevere una serie di informazioni indispensabili per identificare i carichi pendenti e la gestione della procedura stessa.

Quali sono i vantaggi per il contribuente che aderisce alla definizione agevolata?

  • Sospesi i termini di prescrizione e decadenza, ma anche i termini relativi ai pagamenti derivanti da precedenti dilazioni ancora in essere alla data di presentazione;
  • Bloccate le misure cautelari, come l’impossibilità di iscrizione di fermi amministrativi ed ipoteche, tranne quelli che risultano già iscritti alla data di presentazione;
  • Bloccate le eventuali procedure esecutive per la riscossione e non possono essere proseguite misure esecutive già avviate precedentemente, a meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Il pagamento della prima o unica rata delle somme determina l’estinzione delle procedure avviate.
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