Il decreto n.48/2023 (c.d. Lavoro) è stato pubblicato il 4 maggio 2023 in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento interviene sulle misure di sostegno e inclusione con una revisione del reddito di cittadinanza, sulle causali di legittimità dell’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato e sugli incentivi e agevolazioni all’assunzione.
Vediamo, di seguito, tutte le principali novità del nuovo decreto.
Come cambia il reddito di cittadinanza nel decreto Lavoro? Le novità dell’assegno di inclusione sociale
L’assegno per l’inclusione sociale è la nuova misura di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale delle fasce deboli che, a partire dal 1° gennaio 2024, sostituirà il Reddito di cittadinanza.
Obiettivo:
L’intervento prevede percorsi di inserimento sociale, di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro.
Beneficiari:
L’assegno spetterà ai nuclei familiari composti da almeno un soggetto disabile o minorenne, ultrasessantenne o invalido civile, in possesso dei requisiti di cittadinanza o di permesso di soggiorno del richiedente e di residenza in Italia.
I nuclei familiari beneficiari dell’assegno per l’inclusione, una volta sottoscritto il Patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa, da cui sono esclusi i pensionati, gli ultrasessantenni e i disabili.
Misura:
Il beneficio economico sarà pari a 6.000 euro annui (ovvero 7.560 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza) moltiplicati per il parametro della scala di equivalenza e spetterà per 18 mesi, rinnovabili per ulteriori 12 mesi previa sospensione di almeno un mese.
Il beneficio è compatibile con redditi di lavoro dipendente o autonomo entro il limite massimo di 3.000 euro lordi.
Incentivi per l’assunzione:
Ai datori di lavoro privati che assumono i beneficiari dell’assegno per l’inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, o con contratto di apprendistato, è riconosciuto un incentivo come di seguito:
- esonero del versamento del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per massimo 12 mesi, nel limite massimo di 8.000 euro annui;
- in caso di licenziamento del lavoratore beneficiario dell’assegno nei 24 mesi successivi all’assunzione il datore di lavoro sarà tenuto alla restituzione dell’incentivo, maggiorato delle sanzioni civili, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o giustificato motivo.
- l’esonero è riconosciuto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, nel limite massimo di 24 mesi, inclusi i periodi di esonero già fruiti per l’assunzione a tempo determinato.
In caso di assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale, a tempo pieno o parziale, l’esonero spetta nella misura del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per massimo 12 mesi ed entro il tetto massimo di 4000 euro.
Incentivi all’occupazione giovanile
L’articolo 27 del decreto introduce un’ulteriore agevolazione per i datori di lavoro privati che, tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023, assumono giovani in possesso contemporaneamente dei seguenti requisiti:
- non hanno ancora compiuto 30 anni di età;
- non lavorano né sono inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);
- sono registrati al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.
L’incentivo spetta per un periodo di 12 mesi con le seguenti modalità:
- nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali;
- è cumulabile con lo sgravio giovani, anche nella sua misura prevista fino al 31 dicembre 2023, e con gli altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- in caso di cumulo con altra misura, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20 % della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore “NEET” assunto.
L’incentivo verrà riconosciuto dall’INPS a conguaglio nelle denunce contributive mensili. Al momento della domanda l’INPS dovrà comunicare se ci sono ancora risorse disponibili.
Le novità del contratto a termine del decreto Lavoro
L’articolo 24 del DL 4/2023 interviene sulla disciplina dei contratti a tempo determinato modificando l’art. 19 del D.Lgs 81/2015 al comma 1, lettere a), b) e b-bis), introducendo la possibilità di stipulare contratti di durata superiore a 12 mesi, anche per effetto delle proroghe, ovvero di rinnovare contratti esistenti, alle seguenti condizioni:
- nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o dai contratti aziendali stipulati dalle RSA/RSU;
- in assenza delle previsioni dei contratti collettivi di cui al punto a), fino al 30 aprile 2024, sarà possibile nei casi previsti da accordi collettivi aziendali stipulati con le RSA/RSU o, in assenza per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- in sostituzione di altri lavoratori.
Riduzione del cuneo fiscale
Esonero parziale contributivo
Al fine di ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti l’art. 39 del Decreto innalza di 4 punti percentuali l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori per i periodi di paga che vanno da luglio a dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).
L’esenzione aumenta quindi fino al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
Fringe benefit
Anche per il 2023 è confermato l’innalzamento del limite di esenzione complessivo da 258,23 euro a 3.000 euro per i beni e i servizi erogati dal datore di lavoro, incluse le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Attenzione: la soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023 si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico.
Sanzioni per omesso versamento di ritenute previdenziali
L’articolo 23, comma 1 individua un nuovo importo, nel minimo e nel massimo, della sanzione amministrativa da applicarsi in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali nelle ipotesi che hanno perso rilevanza penale, quindi al di sotto della soglia di 10.000 euro annui.
Disciplina pregressa | Nuova disciplina |
Per omesso versamento delle ritenute al di sotto della soglia dei 10.000 euro, si applicava la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. | Il calcolo delle sanzioni cambia totalmente e si collega all’importo delle ritenute omesse, stabilendo un limite minimo di 1 volta e mezza l’importo della ritenuta e un limite massimo di 4 volte l’importo omesso. |
Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023 i termini di notifica da parte degli enti sono estesi al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’annualità oggetto di violazione e non dell’anno successivo come previsto in precedenza.
Semplificazione degli obblighi di informazione
L’articolo 26 del decreto interviene sugli obblighi di informazione in capo al datore di lavoro che sono stati introdotti lo scorso 13 agosto dal c.d. decreto trasparenza.
In particolare, per le seguenti informazioni l’obbligo di comunicazione ai lavoratori potrà ritenersi assolto con l’indicazione del riferimento normativo o del contratto collettivo, anche aziendale:
- durata del periodo di prova;
- diritto di ricevere la formazione del datore di lavoro;
- durata del congedo per ferie e degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore;
- procedura, forma e durata del preavviso in caso di licenziamento e dimissioni;
- indicazione dell’importo iniziale della retribuzione e dei relativi elementi costitutivi;
- termini e modalità di pagamento delle retribuzioni;
- informazioni in tema di orario di lavoro;
- indicazione degli enti e degli istituti che raccolgono i contributi previdenziali e assicurativi.
Il datore dovrà continuare a comunicare direttamente al lavoratore:
- identità delle parti;
- luogo di lavoro;
- inquadramento e mansioni;
- durata del rapporto;
- tipologia contrattuale.
Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di comunicazione, il datore di lavoro dovrà consegnare o mettere a disposizione dei lavoratori, anche tramite pubblicazione sulla pagina web:
- I contratti collettivi applicati nazionali, territoriali e / o aziendali;
- I regolamenti aziendali applicabili al rapporto di lavoro.
Tra le semplificazioni introdotte dal DL relative agli adempimenti del decreto Trasparenza una riguarda i sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati (articolo 1-bis del Dlgs 152/1997).
Nella nuova disciplina, l’adempimento informativo non deve essere attuato per tutti i sistemi utilizzati dal datore di lavoro, ma viene circoscritto a quelli «integralmente automatizzati». Quindi restano esclusi dall’obbligo informativo tutti quei sistemi che, pur essendo automatizzati, assegnano comunque un ruolo all’intervento umano, in coerenza con la nozione contenuta nell’articolo 22, primo comma, del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr).
Un altro chiarimento riguarda l’elenco dei sistemi rispetto ai quali l’obbligo informativo non si applica: viene precisato in maniera esplicita che il datore di lavoro non è tenuto a comunicare alcunché in relazione ai sistemi «protetti da segreto industriale e commerciale».
Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale
L’art. 37 del Decreto ha innalzato l’importo massimo di compenso erogabile a chi svolge prestazioni occasionali (ex voucher) nel settore turistico e termale elevandolo a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento.
Il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale si applica ai datori di lavoro che occupano più di 25 lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
La Legge di Bilancio 2023 aveva modificato, a partire 1° gennaio 2023, la disciplina delle prestazioni occasionali (PrestO):
- innalzando la soglia di compenso annuo complessivo erogabile per utilizzatore a 10.000 euro
- aumentando il limite dimensionale a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato impiegati
- rimuovendo il divieto di utilizzo per le aziende alberghiere e le strutture ricettive del settore turismo
Altre misure
Infine, il Decreto Lavoro ha previsto:
- misure per il rafforzamento dell’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- l’istituzione di un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative;
- la sottoposizione alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori domestici;
- la maggiorazione dell’Assegno Unico Universale in caso di decesso di uno dei genitori;
- l’incremento del Fondo nuove competenze nel periodo di programmazione 2021-2027;
- specifiche misure per il settore dell’autotrasporto e il lavoro marittimo;
- il rifinanziamento dei centri di assistenza fiscale;
- la proroga della cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione;
- incentivi per gli enti del Terzo settore, le organizzazioni e le associazioni di volontariato e di promozione sociale, per l’assunzione a tempo indeterminato di persone con disabilità di età inferiore a 35 anni.