La Legge di Bilancio 2023 reintroduce tra le agevolazioni fiscali, dopo cinque anni, l’assegnazione agevolata dei beni ai soci.
Le agevolazioni fiscali riguardano:
- l’assegnazione e la cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati nell’esercizio dell’impresa;
- la trasformazione da società commerciale a società semplice.
Entro il 30 settembre 2023 bisogna procedere con le assegnazioni, cessioni e trasformazioni.
I beneficiari dell’assegnazione beni ai soci 2023
L’assegnazione dei beni ai soci è prevista per:
- società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.);
- società di capitali (S.r.l., S.p.a. e S.a.p.a.);
- le società di fatto;
- le società in liquidazione che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali.
Si può accedere alle agevolazioni, tenendo presente le seguenti condizioni:
- al 30 settembre 2022, i soci devono essere iscritti a libro soci
- entro il 31 gennaio 2023, i soci devono essere iscritti a libro soci in virtù di un trasferimento avente data certa antecedente il 1° ottobre 2022.
I beni oggetto dell’assegnazione agevolata 2023
L’assegnazione agevolata è prevista per i seguenti beni:
- i beni immobili non strumentali per destinazione (sia terreni che fabbricati);
- i beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali (fatta eccezione per le partecipazioni in società).
I beni che NON rientrano nell’agevolazione sono:
- i beni strumentali per natura;
- i beni patrimoniali usati per l’espletamento delle seguenti attività:
- immobili di gallerie commerciali;
- centri sportivi;
- villaggi turistici;
- terreni usati per la coltivazione/allevamento per quanto riguarda il settore agricolo.
Quali sono le differenze tra regime ordinario e agevolato nella determinazione delle plusvalenze?
Nel caso di una assegnazione o cessione agevolata beni ai soci 2023, ci sono delle differenze tra regime ordinario e agevolato.
Nel regime ordinario l’assegnazione viene fatta in base al valore normale o corrispettivo, sottraendo il costo fiscalmente riconosciuto. Invece, nel regime agevolato, l’assegnazione viene espletata in base al valore normale o catastale, sempre sottraendo il costo fiscalmente riconosciuto.
Inoltre, bisogna applicare l’imposta sostitutiva dell’8% e del 10,5% nel caso delle società non operative.
Per quanto riguarda le plusvalenze in base al valore catastale, il contribuente ha la possibilità di determinare il valore del bene in una qualsiasi misura compresa nel valore minimo del valore catastale e quello massimo valore normale.
Assegnazione beni ai soci 2023: esempio
La società OMEGA SRL (operativa) assegna un bene al socio A con le seguenti caratteristiche:
- Valore catastale = 100.000
- Valore normale = 200.000
- Costo fiscalmente riconosciuto = 50.000
Regime Ordinario | Regime Agevolato | |||
Imponibile | IRES | Imponibile | Imposta Sostitutiva | |
Valore normale | 200.000 – 50.000 = 150.000 euro | 150.000 x 24% = 36.000 euro | 200.000 – 50.000 = 150.000 euro | 150.000 x 8% = 12.000 euro |
Valore catastale | 100.000 – 50.000 = 50.000 euro | 50.000 x 8% = 4.000 euro |
Pagamento dell’imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione
In seguito all’assegnazione ai soci esiste la possibilità di applicare un’aliquota sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate.
Si potrebbe presentare il caso in cui il bene assegnato fuoriesca dalla società ad un valore contabile diverso da quello rilevato fiscalmente, poiché da un punto di vista contabile rileva il valore attributo dal redattore del bilancio, mentre da un punto di vista fiscale quello normale/catastale.
Le riserve utilizzate in sede di assegnazione vengono liberate dal pagamento dell’imposta sostitutiva del 13%, operata dalla società. Il pagamento risulta essere definitivo e liberatorio anche per i soci assegnatati di qualsiasi altra tassazione.
Nel dettaglio il pagamento dell’imposta si configura nei seguenti modi:
- nel caso dei soci delle società di capitali, il pagamento dell’imposta sostitutiva, operato dalla società per usare le riserve in sospensione d’imposta, stabilisce l’irrilevanza in capo agli stessi dell’importo assoggettato a tassazione dalla società
- nel caso delle società di persone, l’attuazione delle ordinarie regole di tassazione per trasparenza stabilisce l’irrilevanza dell’importo già assoggettato a tassazione dalla società con il pagamento dell’imposta sostitutiva relativa all’assegnazione agevolata in esame.
Base imponibile IVA dell’assegnazione agevolata
La determinazione della base imponibile è determinata:
- dal corrispettivo, per le cessioni a titolo oneroso;
- dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cu si effettuano tali operazioni”, per quanto riguarda le assegnazioni.
Va ricordato che nel prezzo di acquisto o di costo devono essere computati gli incrementi e i decrementi di valore del bene.
Imposta di registro
L’imposta di registro da corrispondere generalmente è stimata fra il 9% e il 4,5%, nel caso dei beni immobili non strumentali per destinazione o dei beni mobili iscritti in pubblici registri e non utilizzati come beni strumentali nell’esercizio di impresa.
La base imponibile dell’imposta di registro è definita in base al valore dei beni, ossia il valore venale in comune commercio o il valore catastale.
Fino a quando si può usufruire dell’assegnazione beni ai soci 2023?
Le società interessate sono tenute a versare le imposte sostitutive dovute:
- per il 60% entro il 30 settembre 2023;
- per il rimanente 40% entro il 30 novembre 2023.
La nostra consulenza
Il nostro servizio prevede:
1valutazione delle opportunità e dei possibili benefici;
2 verifica della fattibilità;
3 adempimento degli obblighi fiscali.