Il Decreto Bollette è stato convertito in Legge (Legge n. 56 del 206.05.2023).
La Legge prevede disposizioni in materia di tregua fiscale e in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.
Definizione delle liti pendenti
La definizione delle liti pendenti permette di definire le liti pendenti all’1.1.2023 in qualsiasi stato e grado del giudizio. Normalmente la definizione delle liti pendenti ha come effetto lo stralcio di sanzioni e interessi, però se all’1.1.2023 il contribuente:
- ha depositato il ricorso, l’abbattimento delle imposte è pari al 10%;
- ha vinto in primo grado, l’abbattimento delle imposte è pari al 60%;
- ha vinto in secondo grado, l’abbattimento delle imposte è pari all’80%;
- ha sempre vinto e il processo pende in Cassazione, l’abbattimento delle imposte è pari al 95%.
Nel caso in cui la lite si riferisca solo a sanzioni non collegate al tributo, lo stralcio può essere del 60% (se non c’è sentenza o c’è ma è negativa) o dell’85% (se il contribuente ha vinto). La definizione invece ha costo zero se la lite riguarda sanzioni collegate al tributo e il tributo, in qualsiasi modo, è stato pagato o definito.
Il decreto di conversione ha posticipato sia il termine per pagare le somme (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione al 30.9.2023 (invece della data del 30.6.2023).
Gli importi possono essere pagati in forma rateale, in massimo 20 rate trimestrali di pari importo, ma senza poter compensare. Le rate devono essere pagate entro il 31.10.2023, il 20.12.2023 e le successive entro il 31.3, il 30.6, il 30.9 e il 20.12 di ciascun anno.
Tra le novità del decreto di conversione vi è quella che prevede che il debito risultante dalla quarta rata in poi può essere suddiviso in 51 rate mensili di pari importo.
La scadenza coincide con l’ultimo giorno lavorativo di ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024. Fa eccezione il mese di dicembre, in cui la scadenza è prevista per il 20.12. L’ultima rata va quindi pagata entro il 31.3.2028.
Rottamazione dei carichi
Il decreto di conversione permette agli enti territoriali, di deliberare l’accesso alla rottamazione dei carichi riscossi in proprio o mediante concessionario locale (si tratta delle ingiunzioni fiscali oppure degli accertamenti esecutivi). Viene stabilito che la delibera debba essere approvata entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto bollette, ossia entro il 29.7.2023 con le forme previste per l’adozione degli atti di ciascun ente territoriale.
Considerato che si tratta della rottamazione prevista dalla legge di bilancio 2023, l’effetto consiste nello stralcio delle sanzioni amministrative, di qualsiasi tipo di interesse, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione. Nel caso in cui le violazioni si riferiscano al Codice della strada, l’effetto consiste nello stralcio dei soli interessi e delle maggiorazioni di legge.
Per i soggetti interessati sembra che l’accesso alla rottamazione riguardi tutti gli enti territoriali, e non solo gli enti locali e le Regioni. Non trattandosi di enti territoriali, le casse di previdenza professionale dovrebbero essere escluse, perché riscuotono con forme diverse dal ruolo. Per accedere alla rottamazione le altre Casse di previdenza professionale avrebbero dovuto approvare un’apposita delibera entro il 31.1.2023.
Non disponendo di una specifica norma, saranno i singoli enti territoriali a circoscrivere nel dettaglio l’ambito applicativo della rottamazione: per quanto riguarda la data del 30.6.2022, non è chiaro se ci si debba riferire alla data di emissione o di notifica dell’atto o ancora allo spirare dei 60 giorni dalla notifica, decorso il quale il debitore è moroso.
Pertanto con apposita delibera gli enti territoriali devono stabilire il numero di rate in cui è possibile pagare il debito rottamato e la scadenza, il termine entro cui è possibile presentare la domanda di adesione, nella quale bisogna indicare la volontà di pagare in forma rateale, il numero delle rate e impegnarsi a rinunciare agli eventuali giudizi pendenti e infine stabilire anche il termine entro cui l’ente territoriale o il concessionario deve liquidare le somme dovute e notificare la comunicazione al contribuente.
Annullamento dei carichi sino a 1.000 euro
La Legge di bilancio 2023 ha stabilito l’annullamento dei ruoli affidati agli Agenti per la riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015 e di importo residuo fino a 1.000 euro, determinato in relazione al singolo carico (si considera l’importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Si precisa che lo stralcio opera solo per gli interessi (comprese le maggiorazioni di legge e gli interessi di mora) nel caso di quelle sanzioni, incluse le violazioni del Codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi.
La legge di Bilancio 2023 aveva previsto che ciascun ente territoriale avrebbe potuto deliberare di non applicare lo stralcio automatico (nemmeno per la quota di sanzioni e interessi), oppure di applicarlo per intero (quindi anche per la quota capitale) entro il 31.3.2023. con la conversione del decreto bollette è stato stabilito che anche gli enti territoriali che riscuotono in proprio o mediante concessionario, entro il 29.7.2023, possono deliberare la rottamazione delle ingiunzioni fiscali (sia per le sole sanzioni/interessi sia nella forma integrale) del valore sino a 1.000 euro, considerando sempre il periodo 2000 – 2015.
Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico – cumulabilità con contributi regionali
Il decreto bollette convertito ammette all’agevolazione fiscale per interventi di risparmio energetico anche la parte di spesa per la quale è concesso un altro contributo dalle Regioni (o dalle Province autonome di Trento e Bolzano). Viene però precisato che la norma si riferisce alle detrazioni per interventi di risparmio energetico previste: dall’art. 16-bis del TUIR (detrazione IRPEF al 50%); nonché dagli artt. 1 co. 344 – 347 della L. 296/2006 e 14 del DL 63/2013 (ecobonus IRPEF/IRES dal 50% all’85%).
Questa disposizione si applica ai contributi regionali (o delle Province autonome di Trento e Bolzano) che siano sia istituiti al 31.3.2023 ed erogati nel 2023 e 2024 sia cumulabili, secondo le disposizioni che li regolano, con le agevolazioni fiscali.
Si precisa che la somma dell’agevolazione fiscale e del contributo non deve comunque eccedere il 100% della spesa ammessa all’agevolazione o al contributo.
Credito d’imposta per le start up innovative dei settori ambiente, energia e sanità
Il Decreto Bollette in sede di conversione riconosce, per il solo 2023, un credito d’imposta a favore delle start up innovative operanti nei settori dell’ambiente, dell’energia da fonti rinnovabili e della sanità e costituite dall’1.1.2020.
Le spese agevolate sono quelle sostenute per attività di ricerca e sviluppo volte alla creazione di soluzioni innovative per la realizzazione di strumenti e servizi tecnologici avanzati al fine di garantire la sostenibilità ambientale e la riduzione dei consumi energetici.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo di 200.000 euro, in misura comunque non superiore al 20% delle spese agevolabili e nel rispetto del limite complessivo di 2 milioni di euro per l’anno 2023 (vanno considerati anche i limiti previsti dal regime “de minimis”).
Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni previsti dalla Legge 244/2007 pari a 250.000 Euro (art. 1 co. 53) e dalla Legge 388/2000 pari a 2 milioni di euro (art. 34).
Si precisa che il predetto credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Contributi a fondo perduto per l’aumento dei costi dell’energia nel settore sportivo
In sede di conversione, il decreto bollette ha incrementato da 25 milioni a 35 milioni di euro per il 2023 le risorse stanziate dal DL 144/2022 a titolo di contributo a fondo perduto a fronte dell’aumento dei costi dell’energia in favore degli enti sportivi.
Non solo si prevede anche che una quota delle risorse, pari ad almeno 10 milioni di euro, è destinata all’erogazione di contributi a fondo perduto a favore di associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (c.d. “RASD”), di cui al DLgs. 28.2.2021 n. 39, che gestiscono in esclusiva impianti natatori e piscine per attività di base e sportiva.
Iva su payback dei dispositivi medici
Il DL 34/2023 con l’art. 9 dispone che, per poter recuperare l’IVA da parte dei soggetti interessati dal c.d. “payback” sui dispositivi medici, le disposizioni dell’art. 26 co. 2 e 5 del DPR 633/72 devono essere interpretate nel senso che le aziende fornitrici possono portare in detrazione l’imposta, procedendo allo scorporo della stessa dall’ammontare dei versamenti effettuati. Il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per l’acquisto di dispositivi medici è, infatti, rilevato sulla base del fatturato di ciascuna azienda al lordo dell’IVA.
Si ricorda che per calcolare l’IVA bisogna tener conto del fatto che nelle fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici devono essere separatamente indicati il costo del bene e quello del servizio.
Di fatto nasce il diritto alla detrazione nel momento in cui vengono effettuati i versamenti. Il documento emesso a tal fine dalle aziende fornitrici dei dispositivi medici deve essere conservato ai sensi dell’art. 39 del DPR 633/72. Vanno indicati al suo interno gli estremi dei provvedimenti regionali e provinciali da cui discende l’obbligo di ripianare il superamento del tetto di spesa.
Va precisato anche che i costi relativi ai versamenti sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP nel periodo d’imposta in cui gli stessi sono stati effettuati.
Proroga dei crediti d’imposta energia e gas
I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas viene prorogato al II trimestre 2023 con il riconoscimento:
- per le imprese energivore, di un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
- per le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, di un credito d’imposta pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel II trimestre 2023;
- per le imprese gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel II trimestre 2023;
- per le imprese non gasivore, di un credito d’imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale consumato nel II trimestre 2023.
I crediti sono utilizzabili in compensazione in F24 entro il 31 dicembre 2023, ferma restando la facoltà di cessione per intero.