Il Decreto del Ministero dell’Economia e della Finanza n.55 dell’11 marzo 2022 ha introdotto per determinate categorie di soggetti giuridici l’obbligo della comunicazione dell’identità del titolare effettivo al Registro delle Imprese.
Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla un’entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.
La scadenza per l’obbligo della comunicazione del titolare effettivo, inizalmente fissata per l’11 dicembre 2023, è stata sospesa in attesa del giudizio di merito del Tar Lazio.
Come fare la comunicazione del titolare effettivo al Registro delle Imprese?
La comunicazione del titolare effettivo deve essere depositata presso il Registro delle Imprese e deve avvenire con le seguenti modalità:
- compilazione del modulo digitale TE, approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con DM del 12 aprile 2023;
- firma digitale del modulo da parte dal legale rappresentante (in caso di società) o dal fondatore o una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione (in caso di associazioni o fondazioni). Non sono ammesse deleghe, quindi coloro che non ne fossero muniti dovranno richiedere con urgenza il rilascio della propria firma digitale;
- invio telematico del modulo e della relativa documentazione tramite professionista abilitato all’ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente.
In particolare, i dati da inserire nel modulo di richiesta sono i seguenti:
- dati anagrafici e cittadinanza del titolare effettivo (se il soggetto ha cittadinanza estera non è obbligato a compilare il codice fiscale);
- residenza del titolare effettivo;
- indicazione dei criteri in base ai quali il soggetto indicato è individuato quale titolare effettivo.
Scadenza dell’adempimento relativo al titolare effettivo
La comunicazione dei dati del titolare effettivo presso il Registro delle Imprese era prevista per l’11 dicembre 2023 ed è stata sospesa in attesa del giudizio di merito del Tar del Lazio.
Tale obbligo, inizialmente sospeso in attesa della pubblicazione dei successivi decreti ministeriali attuativi, è oggi operativo a seguito della pubblicazione dell’ultimo di tali decreti attuativi, emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e pubblicato in data 10 ottobre 2023.
Cosa succede se non viene presentata la comunicazione del titolare effettivo?
In caso di mancato tempestivo invio, la Camera di Commercio territorialmente competente irrogherà una sanzione pecuniaria quantificata, ai sensi dell’art. 2630 cod. civ., da € 103 a € 1032.
Quali sono i soggetti obbligati a presentare la comunicazione?
L’obbligo di comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese riguarda le seguenti categorie di soggetti:
- imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel registro delle imprese, tra le quali:
- società per azioni (S.p.A.);
- società a responsabilità limitata (S.r.l.), anche semplificate;
- società in accomandita per azioni (S.a.p.a.);
- società cooperative;
- tutte le tipologie societarie sopra indicate, costituite in forma consortile;
- persone giuridiche private che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di cui al DPR n. 361/2000, tra cui:
- associazioni;
- fondazioni;
- altre istituzioni di carattere privato soggetto ad iscrizione nel registro sopra indicato;
- trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali stabiliti o residenti in Italia;
- istituti giuridici affini ai trust stabiliti o residenti in Italia, tra cui:
- società fiduciarie;
- vincoli di destinazione ex art. 26.
Quali sono i soggetti NON obbligati a presentare la comunicazione del titolare effettivo?
I soggetti NON obbligati sono:
- società di persone;
- imprese individuali;
- associazioni e enti non riconosciuti.
Come si individua il titolare effettivo? Esempi
Società
Per adempiere all’obbligo di comunicare il titolare effettivo al Registro delle Imprese, occorre individuare all’interno del proprio ente il titolare effettivo, ovvero la persona fisica (o le persone fisiche) cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, ovvero il relativo controllo.
A tal fine, occorre fare riferimento ai criteri previsti dall’art. 20 del decreto legislativo n. 231/2007, di seguito elencati. In particolare, sono titolari effettivi:
- le persone fisiche titolari di una partecipazione diretta superiore al 25 per cento (25% + 1) del capitale sociale;
- le persone fisiche titolari di una partecipazione indiretta superiore al 25 per cento (25% + 1) del capitale sociale, posseduta per il tramite di società controllate, fiduciarie o per interposta persona;
- in caso di inapplicabilità dei primi due criteri, le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante”.
- in caso di inapplicabilità dei primi tre criteri, le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società (es. amministratori).
ESEMPIO 1: Alfa Srl ha la seguente compagine sociale:
- Tizio: 70%
- Caio: 30%
Soluzione: entrambi i soci sono titolari effettivi di Alfa, in quanto possiedono direttamente una quota superiore al 25% + 1 del capitale sociale di Alfa.
ESEMPIO 2: Alfa Srl ha la seguente compagine sociale:
- Beta Srl (società): 80%
- Tizio (persona fisica): 20%.
La socia di maggioranza Beta Srl a sua volta ha la seguente compagine sociale.
- Caio (persona fisica): 75%
- Sempronio (persona fisica): 25%.
Soluzione: Caio è titolare effettivo di Alfa, in quanto possiede indirettamente una quota superiore al 25% + 1 di Alfa.
ESEMPIO 3: Alfa ha la seguente compagine sociale:
- Tizio: 25%;
- Caio: 25%;
- Sempronio: 25%;
- Mevio: 25%.
Al contempo, non esistono vincoli contrattuali tra i soci in forza dei quali uno o più di essi è in grado di esercitare un’influenza dominante in assemblea.
Soluzione: nessuno dei soci è titolare effettivo di Alfa in quanto nessuno possiede una quota superiore al 25% + 1. Quindi il titolare effettivo di Alfa è la persona fisica (o le persone fisiche) che esercita (o esercitano) poteri di amministrazione o direzione della società.
Persone giuridiche private (associazioni e fondazioni)
In questa ipotesi, i titolari effettivi sono cumulativamente individuati nei seguenti soggetti
- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
La persona fisica che sia amministratore semplice privo di poteri di rappresentanza (purché non fondatore o beneficiario) non rientra tra i titolari effettivi.
Cosa fare in caso di variazione dei dati relativi alla titolarità effettiva?
La normativa prevede che:
- occorre comunicare eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo alla variazione (ad esempio in caso di cessione di quote tra soci titolari effettivi);
- in ogni caso, i soggetti obbligati sono tenuti a confermare annualmente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva tramite apposita comunicazione, da inviare entro 12 mesi dall’ultima conferma (anche contestualmente al deposito del bilancio);
- le persone giuridiche obbligate che siano state costituite dopo il decorso del termine in scadenza all’11 dicembre 2023 saranno tenute a comunicare il dato relativo al titolare effettivo con le stesse modalità sopra descritte entro 30 giorni dalla iscrizione nel registro imprese.
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