La legge di Bilancio 2024 propone tra le principali misure fiscali:
- rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni;
- aumento della cedolare secca dal 21% al 26% per le locazioni brevi;
- tassazione delle plusvalenze per chi vende casa entro 10 anni dalla fine dei lavori realizzati con il Superbonus;
- proroga della plastica e sugar tax al 1° luglio 2024;
- obbligo di assicurazione per rischi catastrofali per imprese.
La manovra 2024 vale 28 miliardi, dei quali 10 miliardi sono destinati a confermare il taglio del cuneo fiscale e contributivo per le retribuzioni fino a 35.000 euro.
Rivalutazione di partecipazioni e terreni
I soggetti che possono accedere alla rideterminazione del valore sono i seguenti:
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia.
I titolari di reddito d’impresa restano esclusi.
La rivalutazione di partecipazioni e terreni permette di rivalutare il costo o il valore di acquisto di partecipazioni quotate e non quotate possedute al di fuori del regime d’impresa.
Le partecipazioni che possono essere soggette a rivalutazione sono:
- partecipazioni rappresentate da titoli (azioni) quotati e non;
- le quote di partecipazione al capitale o al patrimonio di società non rappresentate da titoli (quote di S.r.l. o di società di persone);
- i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni (es. diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni).
Per accedere alla rivalutazione è necessario che la partecipazione sia iscritta a bilancio al 1° gennaio 2024.
Come viene calcolata l’imposta sostitutiva?
In base all’intero valore della perizia, come ribadito anche nella circolare 1/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate. Produce i suoi effetti e si perfeziona con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva ovvero, entro il 30 giugno 2024 ed in caso di pagamento rateale, in tre rate annuali di pari importo, con maggiorazione a partire dalla seconda rata degli interessi pari al 3% annuo a partire dalla medesima data.
In base al valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lettera a), TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, ossia sulla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023, per quote e diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Plusvalenze derivanti da cessione fabbricati oggetto di interventi con superbonus
Rientrano tra i redditi diversi a decorrere dall’1° gennaio 2024 le plusvalenze derivanti da cessione di immobili sui quali sono stati realizzati interventi con il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020 che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.
Pertanto, la cessione di immobili (esclusi alcune tipologie di immobili) nei 10 anni successivi dalla fine dei lavori agevolati con il superbonus diventa rilevante ai fini delle imposte sui redditi.
Nello specifico sono esclusi soltanto:
- gli immobili acquisiti per successione;
- quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei 10 anni antecedenti alla cessione;
- qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a 5 anni, per la maggior parte di tale periodo.
Per individuare i costi inerenti e di conseguenza calcolare il valore della plusvalenza derivante da cessione, viene stabilito che:
- se gli interventi superbonus sono terminati da non più di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cessione del credito relativo alla detrazione spettante o dello “sconto sul corrispettivo”, di cui all’art. 121 co. 1 lett. a) e b) del DL 34/2020;
- se gli interventi superbonus sono terminati da più di 5 anni, ma entro i 10 anni all’atto di cessione, si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito dell’agevolazione nella misura del 110% e se sono state esercitate le suddette opzioni di cessione o sconto.
È possibile applicare alle suddette plusvalenze l’imposta sostitutiva dell’IRPEF del 26%, di cui all’art. 1 co. 496 della L. 266/2005.
Aumento aliquota cedolare secca locazioni brevi
La cedolare secca riguarda i contratti di locazione breve, ossia i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non superiore ai 30 giorni.
Vengono considerati locazione brevi anche le seguenti tipologie di contratti:
- i contratti di sublocazione se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve;
- i contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi (“locazione del comodatario”), se stipulati alle condizioni che configurano una locazione breve.
Le locazioni brevi riguardano i contratti stipulati al di fuori dell’esercizio d’impresa.
Dal 1° gennaio 2024 la cedolare secca sulle locazioni brevi:
- si applica con l’aliquota ordinaria del 21% sui redditi derivanti da un immobile individuato dal contribuente;
- si applica con l’aliquota del 26% sui redditi derivanti dalla locazione breve di altri immobili diversi da quello sopra indicato.
La riduzione al 21% si applica su indicazione del contribuente in dichiarazione dei redditi. In assenza di richiesta espressa, seppur in presenza di destinazione alla locazione breve di un solo immobile, questo sconterebbe la cedolare secca al 26%.
Regolarizzazione del magazzino
Viene concessa la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino per adeguarle alla situazione di giacenza effettiva.
Il periodo d’imposta da considerare per usufruire di questa possibilità è quello in corso al 30 settembre 2023. Pertanto, per i soggetti “solari” si intende l’esercizio 2023 (cioè, nei modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024).
La regolarizzazione delle rimanenze è destinata solo agli esercenti attività d’impresa che non adottano i principi contabili internazionali (OIC adopter).
Si precisa che, visto l’utilizzo del criterio di imputazione temporale delle rimanenze, è evidente che le imprese in contabilità semplificata siano escluse da tale adeguamento.
La regolarizzazione oggetto della presente misura si riferisce solo alle rimanenze riguardanti i beni di cui all’art. 92 del TUIR, ossia:
- i beni indicati all’art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;
- le materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali – indicati all’art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR – acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
Esclusioni
Dal suddetto adeguamento vengono invece escluse le rimanenze relative:
- alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell’esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 co. 6 del TUIR);
- alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all’art. 93 del TUIR.
Applicazione
La regolarizzazione delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire attraverso due principali modalità:
1. l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori più alti rispetto a quelli reali;
2. l’iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse, ottenendo il riconoscimento di costi che, altrimenti, non avrebbero rilevanza fiscale.
Imposte
Nel primo caso, ossia nel caso dell’eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi, il contribuente deve provvedere al versamento:
- dell’IVA, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto;
- di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP pari al 18%.
Nel secondo caso, ossia nel caso di iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse, il contribuente deve provvedere al pagamento della sola imposta sostitutiva del 18%, da calcolare sull’intero valore iscritto.
Scadenze
Le imposte dovute vanno versate in due rate di pari importo:
- la prima rata, entro la scadenza prevista per il versamento a saldo delle imposte sui redditi riguardanti il periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023;
- la seconda rata invece, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta 2024.
Se il contribuente non provvede al pagamento delle imposte dovute per l’adeguamento nei termini previsti, conseguirà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi e delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato, salvo la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, secondo le disposizioni generali.
L’imposta sostitutiva è indeducibile dalle imposte sui redditi e relative addizionali e dall’IRAP.
Nuove aliquote per IVIE e IVAFE
A partire dal 1° gennaio 2024 le imposte patrimoniali sugli investimenti esteri vengono incrementate anche per gli investimenti esteri effettuati in data antecedente. Nello specifico l’aliquota passa:
- dall’attuale 0,76% all’1,06% per l’IVIE e,
- dall’attuale 0,2% allo 0,4% per l’IVAFE.
L’incremento riferito all’IVAFE rileva soltanto per i prodotti finanziari detenuti presso intermediari finanziari residenti nella c.d. “black list”. A tale riguardo si ricorda che il DM 20.7.2023 ha eliminato la Svizzera dalla s black list. Questa variazione entra in vigore a partire dal 2024. Quindi, la nuova percentuale dell’IVAFE non potrà riguardare i prodotti finanziari detenuti in Svizzera.
Plusvalenze su partecipazioni realizzate da società non residenti
Perché le plusvalenze realizzate accedano al regime della partecipation exemption viene previsto che i soggetti percipienti siano:
- società ed enti commerciali senza stabile organizzazione italiana soggetti ad imposta nel proprio Stato di residenza;
- cedenti residenti in Stati dell’Unione Europea.
Presupposto oggettivo
Con riferimento alle partecipazioni cedute, queste devono rispettare i requisiti previsti dall’art. 87 co. 1 del TUIR:
- si deve trattare di partecipazioni qualificate secondo l’accezione dell’art 67 co. 1 lett c) del TUIR;
- si deve trattare di partecipazioni diverse da quelle in società semplici e in società a regime fiscale privilegiato;
- ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- residenza fiscale della partecipata in uno Stato a regime non privilegiato;
- servizio da parte della partecipata di imprese commerciali.
Misura
Per tali soggetti che cedono a titolo oneroso partecipazioni che rispettano i requisiti previsti dall’art. 87 co. 1 del TUIR, le plusvalenze realizzate non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95%.
Ciò presuppone che la plusvalenza sia tassata anche in Italia oltre che nello Stato di residenza del cedente, in virtù delle disposizioni interne e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Le plusvalenze continuano ad essere soggette all’imposizione sostitutiva del 26% a norma dell’art. 5 del D.lgs. 461/97, pur se su una base imponibile ridotta: di fatto, l’imposizione della plusvalenza è pari al 1,30% (il 26% calcolato sul 5% del provento).
A differenza di quanto avviene nel regime della partecipation exemption originaria, in cui le minusvalenze realizzate su partecipazioni in possesso dei requisiti per l’esenzione sono indeducibili, nell’ambito dei redditi diversi per le società non residenti le stesse minusvalenze sono deducibili per il 5% del relativo ammontare.
Pertanto, le plusvalenze che la società non residente realizza, se riferite a partecipazioni esenti, concorrono alla formazione dell’imponibile per il 5%, e sono sommate algebricamente alle minusvalenze che la stessa società ha realizzato, anche esse nel limite del 5%. Ove le minusvalenze siano superiori alle plusvalenze, l’eccedenza è riportata in deduzione delle plusvalenze realizzate nei periodi successivi, ma non oltre il quarto.
Interventi “edilizi
La ritenuta di acconto che viene applicata sui pagamenti effettuati con bonifici relativi “ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta” varierà dall’8% all’11% a partire dall’1° marzo 2024.
Applicazione
Il nuovo incremento riguarderà, quindi:
- il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020,
- l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013,
- il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013,
- il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR,
- il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.
Si ricorda, al riguardo, che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.
Esenzione IMU per gli immobili posseduti e non utilizzati da enti non commerciali
Esenzione dall’IMU per gli enti non commerciali
L’esenzione dall’IMU prevista dall’art. 1 co. 759 lett. G) della L. 160/2019 spetta se contemporaneamente:
- il soggetto passivo IMU si qualifica come “ente non commerciale” ex art. 73 co. 1 lett. C) del TUIR;
- L’immobile viene utilizzato per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali.
Esenzione per gli immobili concessi in comodato
La suddetta esenzione spetta anche per l’immobile che l’ente non commerciale proprietario concede in comodato, purché:
- Il comodatario sia un altro ente non commerciale, funzionalmente o strutturalmente collegato all’ente concedente;
- L’ente non commerciale comodatario svolga nell’immobile ricevuto esclusivamente le attività istituzionali secondo modalità non commerciali.
Esenzione in assenza temporanea delle attività istituzionali
La suddetta esenzione spetta anche in assenza di esercizio attuale delle attività istituzionali da parte dell’ente non commerciale, purché nel contempo:
- L’immobile risulti comunque strumentale allo svolgimento delle attività;
- Il mancato esercizio attuale delle attività istituzionali non determini la cessazione definitiva di tale strumentalità.
Proroga delle delibere per il 2023 per l’IMU o altri tributi locali
I termini riguardanti le delibere di approvazione delle aliquote e dei regolamenti IMU limitatamente all’anno 2023 sono prorogati. I nuovi termini diventano:
- il 30 novembre 2023 in luogo del 14 ottobre 2023 per considerare tempestive le delibere per l’anno 2023 inserite nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il 15 gennaio 2024 in luogo del 28 ottobre 2023 per la pubblicazione delle predette delibere sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Sempre limitatamente all’anno 2023, la suddetta proroga si applica anche agli analoghi termini relativi alle delibere ed ai regolamenti concernenti i tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’IMU.
Versamenti
Se i nuovi termini IMU riguardanti l’inserimento e la pubblicazione delle delibere per l’anno 2023 vengono rispettati, i regolamenti e le aliquote approvati con tali delibere sono efficaci per la determinazione dell’IMU dovuta per l’anno 2023.
Pertanto, possono avvenire due principali situazioni: l’importo dell’IMU per il 2023 risulta maggiore o minore rispetto a quanto versato.
Nel primo caso la differenza di imposta va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 29 febbraio 2024.
Nel secondo caso invece, ossia quando l’IMU versata è minore a quella dovuta, il rimborso dell’IMU versato in eccedenza spetta secondo le regole ordinarie, ai sensi dell’art. 1 co. 164 della L. 296/2006.
Proroga del termine per l’accesso al Fondo di Garanzia per la Prima Casa
La proroga interessa le seguenti categorie di soggetti prioritarie:
- giovani coppie;
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari;
- giovani che non hanno compiuto i 36 anni di età.
L’accesso al Fondo di Garanzia per la Prima Casa è subordinato alla duplice condizione che:
- ciascuno dei richiedenti la garanzia, riconducibili alle categorie prioritarie sopra elencate, sia munito di un ISEE non superiore ai 40.00 euro annui;
- la richiesta di accesso al Fondo interessi finanziamenti con limite di finanziabilità (inteso come rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori) superiore all’80%.
Al ricorrere dei predetti presupposti la misura massima della garanzia concedibile è elevata all’80% della quota capitale.
Divieto di compensazione per carichi di ruoli scaduti
Il divieto di compensazione si applica in relazione a tutti i contribuenti (persone fisiche, società ed enti).
Il divieto si applica:
- In presenza di iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione.
Rilevano quindi i ruoli e gli accertamenti esecutivi a condizione che ci sia stato l’affidamento all’Agente della Riscossione.
Non rileva la tipologia di ruolo che può essere ordinario e straordinario, così come la tipologia di iscrizione che può essere a titolo definitivo o provvisorio.
Qualora gli importi siano complessivamente superiori ad euro 100.000
L’importo deve essere valutato in ottica complessiva:
- se ci sono più ruoli occorre procedere alla somma di tutti i ruoli relativi a imposte erariali;
- se ci sono ruoli e accertamenti esecutivi, bisogna procedere alla somma di tutti i carichi.
Rientrano tra gli accessori del debito di imposta iscritto a ruolo:
- le sanzioni;
- gli interessi;
- gli aggi spettanti all’Agenzia della Riscossione;
- le altre spese collegate al ruolo.
Per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione
La sentenza della Corte Tributaria, anche se impugnata o comunque non definitiva, è immediatamente esecutiva quindi inibisce alla radice il divieto di compensazione.
Alle compensazioni orizzontali riguardanti crediti e debiti di diversa natura che avvengono nel modello F24 e non alle compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta anche se esposte nel modello F24.
I ruoli o gli accertamenti esecutivi devono riguardare “imposte erariali e relativi accessori” quindi sono esclusi a titolo esemplificativo, i ruoli inerenti a tributi locali, contributi previdenziali e premi INAIL.
Per i contribuenti descritti e in presenza dei presupposti oggettivi elencati precedentemente viene esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Tempistiche
Le novità decorrono dal 1° luglio 2024.
Procedura di riscossione
La legge non disciplina i risvolti procedurali e sanzionatori del divieto di compensazione e dunque valgono i criteri generali.
Dal punto di vista sanzionatorio, nella misura in cui il credito sia esistente, non si può che trattare di credito tecnicamente non spettante la cui compensazione viene ad essere sanzionata nella misura del 30%.
Controlli preventivi
L’Agenzia delle Entrate può sospendere per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni.
Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.
È prevista una sanzione pari al 5% dell’importo per importi fino a 5.000 euro, o pari a 250 euro per importi superiori a 5.000 euro per ciascun modello F24 scartato, senza cumulo giuridico e continuazione (art. 15 co. 2, del D.Lgs. 471/97, richiamato dall’art. 37 co. 49-quater del DL 223/2006).
Presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni
Compensazione dei crediti INPS e INAIL
Viene esteso l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e di premi INAIL.
Estensione generalizzata ai modelli F24 contenenti compensazioni
Viene stabilito in via generalizzata che i versamenti di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97 sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
Decorrenza
Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
Compensazione nel modello F24 di crediti INPS e INAIL
Crediti INPS
Ai sensi dell’art. 17 co. 1-bis del D.lgs. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsivoglia importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS può essere effettuata:
- dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, oppure dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.
Crediti INAIL
Ai sensi dell’art. 17 co. 1-ter del D.lgs. 241/97, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.
Decorrenza
La decorrenza delle suddette disposizioni sarà definita con provvedimenti adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle Entrate e dai direttori generali dell’INPS e dell’INAIL.
Effetti preclusivi in caso di apertura di nuova partita IVA dopo cessazione della precedente
Applicazione
L’ambito di applicazione dei controlli conseguenti all’attribuzione del numero di partita IVA viene allargato con l’introduzione del comma 15-bis.3 all’art. 35 del DPR 633/72. La nuova norma prevede che gli effetti derivanti dal provvedimento di cessazione della partita IVA emanato dall’Agenzia delle Entrate si producono anche qualora detto provvedimento sia notificato dall’ufficio ai soggetti passivi che avevano fatto richiesta di chiusura della partita IVA nei 12 mesi precedenti.
Il provvedimento di cessazione consegue da specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, effettuati dall’Agenzia delle Entrate, all’esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.
Cade sul contribuente l’obbligo di dare prova dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e dimostrare l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.
Effetti
L’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA nel caso di:
- mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di,
- esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti.
Vi è la possibilità di richiedere successivamente la partita IVA dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. In quest’ultimo caso va però specificata la necessità del previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.
Divieto di compensazione
A partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA è preclusa la compensazione “orizzontale” dei crediti fiscali e contributivi mediante F24, prevista dall’art. 17 del DLgs. 241/97, anche nel caso in cui il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sia emesso per via della mancata comparizione del contribuente alla richiesta dell’ufficio ovvero di esito negativo dei controlli documentali effettuati.
Sanzioni
Al contribuente è irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, ai sensi dell’art. 11 co. 7-quater del DLgs. 471/97, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico” contestualmente alla cessazione dell’attività.
La suddetta sanzione è in ogni caso applicabile, anche nel caso in cui il provvedimento di cessazione sia notificato a un soggetto passivo che aveva già fatto domanda di chiusura della propria partita IVA.
IVA 10% assorbenti e prodotti prima infanzia
A partire dal 1° gennaio 2024 l’aliquota IVA per i prodotti relativi all’igiene femminile (assorbenti, tamponi, coppette mestruali) e ai prodotti per l’infanzia (il latte in polvere o liquido, le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, i pannolini per bambini) viene elevata dall’attuale 5% al 10%.
L’aliquota IVA dei seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli rimane invece invariata all’attuale percentuale pari al 22%.
Credito d’imposta per autotrasportatori merci per conto terzi relativo al II trimestre 2022
Viene esteso anche alle spese sostenute nel mese di luglio 2022, il credito d’imposta per l’acquisto di gasolio nel secondo trimestre del 2022 a favore degli autotrasportatori di merci per conto terzi, disciplinato dall’art. 14 co. 1 lett a) del DL 144/2022.
Viene inoltre previsto il limite massimo di 20 milioni di euro per il 2024.
Rinvio imposte su plastica e zucchero
La decorrenza dell’efficacia relativa alla disciplina della c.d. “Plastic tax” (Imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e della “Sugar tax” (Imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate) è differita all’1/7/2024.
Obbligo di assicurazione per rischi catastrofali
È introdotto l’obbligo di stipulare un’assicurazione per la protezione da rischi catastrofali entro il 31 dicembre 2024 per le imprese tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ex art. 2188 c.c.:
- con sede legale in Italia;
- aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia
L’obbligo non riguarda le imprese agricole ex art. 2135 c.c. per le quali opera il Fondo di cui all’art. 1 co. 515 ss. L. 234/2021.
La polizza copre i danni:
- relativi ai beni individuati all’art. 2424 co. 1 c.c., sezione Attivo, voce B II, n.1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali);
- direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatosi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni).
Se non è adempiuto l’obbligo di stipulazione, se non deve tenere conto “nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche”, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Condizioni del contratto
Si prevede che le compagnie assicurative applichino:
- un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno;
- premi proporzionali al rischio.
Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio, sia in coassicurazione, sia in forma consortile.
Qualora le imprese di assicurazione rifiutino o eludano l’obbligo a contrarre anche in caso di rinnovo, l’IVASS provvede a irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro.
Un decreto MEF e MIMIT potrà stabilire ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione in oggetto e aggiornare la percentuale massima di scoperto o franchigia a carico del contraente.