Fisco

Rinnovo CCNL Terziario Confcommercio 2024

20 Maggio 2024
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Tutte le novità del rinnovo CCNL terziario e commercio

Con l’ipotesi di accordo 22 marzo 2024 Confesercenti con Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno rinnovato il c.c.n.l. per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

In data 22 marzo 2024, le parti sociali rappresentate da Confcommercio, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno sottoscritto l’Accordo di rinnovo del CCNL Commercio, per i dipendenti del settore terziario, distribuzione e servizi, che decorre dal 1° aprile 2023 per la parte economica e dal 1° aprile 2024 per la parte normativa e scadrà il 31 marzo 2027.

Le principali novità previste dall’intesa raggiunta

  • aggiornamento e revisione del sistema di classificazione del personale: in relazione alle assunzioni effettuate a decorrere dalla sottoscrizione dell’accordo del 22.03.2024, vengono introdotti nuovi profili professionali ed eliminati alcuni profili esistenti;
  • incremento minimi tabellari: sono aggiornati gli importi dei minimi tabellari per livello
    Gli importi al 1.04.2023 sono frutto dell’accordo del 12.12.2022;
  • una tantum: a integrazione di quanto stabilito in materia di acconto su futuri aumenti contrattuali del 2022 e a copertura della carenza contrattuale, viene corrisposto un importo forfettario una tantum pari a 350 euro in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e luglio 2025;

Classificazione del personale

Per le assunzioni effettuate a partire dalla sottoscrizione dell’accordo del 22 marzo 2024, sono stati introdotti nuovi profili professionali e rimossi alcuni profili esistenti in tutte le aree aziendali, inclusa l’area dell’ICT.

Viene inoltre introdotta la classificazione per i dipendenti da imprese: – comprese nella sfera di applicazione “servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone” adibiti a mansioni nell’ambito della pubblicità, marketing, comunicazione eventi; – che svolgono attività di servizi in ambito di ricerche e analisi di mercato; – che svolgono attività di servizi in ambito di revisione e consulenza aziendale.

Inoltre, saranno istituite Commissioni tecniche specifiche per regolamentare i nuovi profili professionali nel settore delle imprese culturali e creative, nonché nelle agenzie di pubblicità e comunicazione.

Nel contesto della distribuzione farmaceutica, le norme sull’inquadramento e la permanenza al livello 5 dell’allestitore di commissioni nei magazzini di ingrosso di medicinali, con l’ausilio di supporti informatici, saranno definite entro il 31 dicembre 2025.

Minimi tabellari

In relazione agli aumenti stabiliti dall’accordo, gli importi dei minimi tabellari, calcolati redazionalmente, sono i seguenti:

                         Paga base a partire dal
Livello 1° aprile 2023* 1° aprile 2024 1° marzo 2025 1° novembre 2025 1° novembre 2026 1° febbraio 2027
Q 1.948,73 2.070,27 2.122,36 2.183,13 2.243,90 2.313,34
I 1.755,41 1.864,89 1.911,81 1.966,55 2.021,29 2.083,84
II 1.518,43 1.613,13 1.653,72 1.701,07 1.748,42 1.802,53
III 1.297,84 1.378,78 1.413,47 1.453,94 1.494,41 1.540,66
IV 1.122,46 1.192,46 1.222,46 1.257,46 1.292,46 1.332,46
V 1.014,11 1.077,35 1.104,45 1.136,07 1.167,69 1.203,83
VI 910,44 967,22 991,55 1.019,84 1.048,33 1.080,78
VII 779,47 828,08 848,91 873,22 897,53 925,31
Operatori di vendita Paga base a partire dal
Livello 1° aprile 2023* 1° aprile 2024 1° marzo 2025 1° novembre 2025 1° novembre 2026 1° febbraio 2027
I 1.059,56 1.125,44 1.153,96 1.187,00 1.220,04 1.257,80
II 887,96 943,44 967,22 994,96 1.022,70 1.054,40
*Paga base comprensiva dell’acconto assorbibile da futuri aumenti contrattuali, concordato con Protocollo straordinario del 12 dicembre 2022 ed erogato dal 1° aprile 2023. L’acconto si intende assorbito nella paga base con l’accordo di rinnovo

Gli importi al 1° aprile 2023 derivano dall’assorbimento nei minimi dell’acconto (€ 30,00 mensili al 4° livello, da riparametrare), stabilito dall’accordo 12 dicembre 2022, in base alle previsioni contenute all’art. 216 del c.c.n.l. secondo il quale gli aumenti corrisposti a titolo diverso di aumenti di merito e scatti di anzianità, possono essere assorbiti in tutto o in parte, nel caso di aumento tabellare, solo se l’assorbimento è stato previsto a livello sindacale o espressamente stabilito all’atto della concessione a titolo di acconto o anticipazione su futuri aumenti contrattuali erogati dal 1° gennaio 2022.

 

Una tantum

A seguito dell’accordo del 12 dicembre 2022 riguardante gli acconti su futuri aumenti contrattuali e per completare la copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in servizio alla data del 22 marzo 2024 viene corrisposto un importo forfettario una tantum di € 350 relativo al livello 4. Questo importo sarà riparametrato e suddiviso in 15 quote mensili o frazioni, determinate in base alla durata del rapporto e al servizio effettivamente prestato nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.

Con il rinnovo del contratto, viene riconosciuta ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell’accordo 22 marzo 2024, un importo forfettario una tantum pari ad € 350 riferito al liv. 4, da riparametrare, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all’effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

L’una tantum è erogata in 2 tranche uguali con la retribuzione di luglio 2024 e di luglio 2025, nei seguenti importi:

Livello 1° luglio 2024 1° luglio 2025
Quadro 303,81 303,81
I 273,67 273,67
II 236,73 236,73
III 202,34 202,34
IV 175,00 175,00
V 158,11 158,11
VI 141,95 141,95
VII 121,53 121,53
Operatori di vendita
I categoria 165,20 165,20
II categoria 138,69 138,69

Per gli apprendisti in servizio alla data del 22 marzo 2024, l’importo sarà adeguato in base al trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale del 30 luglio 2019, con le stesse scadenze.

L’importo sarà soggetto a riduzioni proporzionali per assenze non retribuite, part-time, sospensioni e riduzioni dell’orario di lavoro concordate con accordo sindacale, nonché per instaurazioni e cessazioni del rapporto di lavoro durante il periodo indicato.

Si precisa che l’importo forfettario non contribuisce al calcolo di nessun istituto contrattuale, inclusi il trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Gli eventuali importi già corrisposti come futuri aumenti contrattuali o miglioramenti contrattuali dal 1° gennaio 2022 saranno considerati anticipazioni della somma forfettaria e dovranno essere assorbiti da essa fino a concorrenza.

Bilateralità

Si precisa che il contributo in favore dell’Ente bilaterale territoriale, pari allo 0,10% a carico dell’azienda e allo 0,05% a carico del lavoratore, calcolato sulla paga base e sull’indennità di contingenza, deve essere considerato su base annua per 14 mensilità. Questo contributo include anche il sostegno alle attività delle commissioni paritetiche bilaterali.

Viene altresì confermato che l’E.d.r. sostitutivo va corrisposto per 14 mensilità.

Maternità

Durante i periodi di congedo parentale, l’INPS eroga un’indennità a carico dell’azienda per un massimo di 3 mesi, non trasferibili, ai lavoratori con figli fino al 12° anno di vita. L’indennità è pari al 30% della retribuzione per la durata massima di 2 mesi fino al 6° anno di vita del bambino. In alternativa, i genitori possono optare tra l’indennità al 80% della retribuzione per un massimo di 1 mese e al 60% della retribuzione per un ulteriore mese. Per l’anno 2024, l’indennità al 80% è elevata per l’intero periodo di congedo.

I genitori hanno il diritto di usufruire, in alternativa tra di loro, di un periodo aggiuntivo di congedo parentale della durata totale di 3 mesi, durante il quale sarà corrisposta un’indennità pari al 30% della retribuzione.

Per i periodi di congedo parentale supplementare, l’indennità del 30% della retribuzione è concessa a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione obbligatorio.

Questi periodi di congedo parentale vengono considerati nell’anzianità di servizio e non comportano una riduzione delle ferie, dei riposi o delle mensilità aggiuntive, fatta eccezione per gli emolumenti accessori correlati all’effettiva presenza in servizio.

Il preavviso scritto per richiedere il congedo parentale è di 5 giorni.

Permessi

Vengono disciplinati i congedi per le donne vittime di violenza di genere.

Assistenza integrativa

Dal 1° aprile 2025 il contributo obbligatorio a carico azienda al Fondo sanitario ASTER è elevato ad € 13,00 mensili.

Il contributo obbligatorio a carico azienda a favore della Qu.A.S. è elevato a:

  • € 370,00 annui dal 1° gennaio 2025;
  • € 390,00 annui dal 1° gennaio 2026. Tutti i suddetti contributi a carico azienda e lavoratore comprendono il contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento dell’assistenza sanitaria di categoria.

Il contributo a carico azienda e lavoratore al Quadrifor è comprensivo del contributo per assicurare le funzioni di tutela e assistenza comprese quelle di diffusione e consolidamento della formazione dei quadri.

Vengono introdotte le nuove clausole contrattuali che consentono di apporre un termine ai contratti superiori a 12 mesi ma non eccedenti i 24 mesi, sia per le proroghe o rinnovi di contratti inizialmente della durata di 12 mesi, sia per il rinnovo di un contratto indipendentemente dalla sua durata precedente.

  • Saldi: assunzioni in periodi interessati dai saldi relativi alle vendite di fine stagione sia invernali che estive;
  • Fiere: assunzioni in periodi interessati dallo svolgimento di fiere individuate dal calendario fieristico nazionale e internazionale compresi tra 7 giorni precedenti e 7 giorni successivi all’evento;
  • Festività natalizie: assunzioni nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 gennaio;
  • Assunzioni durante le Festività Pasquali: Si prevedono assunzioni nel periodo che va dai 15 giorni precedenti ai 15 giorni successivi al giorno di Pasqua.
  • Riduzione dell’Impatto Ambientale: Lavoratori assunti con competenze specifiche e direttamente impiegati nei processi organizzativi e produttivi miranti a ridurre l’impatto ambientale.
  • Terziario Avanzato: Assunzioni per mansioni specializzate nella progettazione, realizzazione, assistenza e vendita di prodotti innovativi, inclusi prodotti digitali, nel settore del terziario avanzato.
  • Digitalizzazione: Assunzioni di professionisti specializzati nello sviluppo di metodologie e competenze digitali innovative.
  • Nuove Aperture e Ristrutturazioni: Assunzioni per nuove aperture di unità produttive/operative o ristrutturazioni entro 24 mesi dalla data di apertura o durante la fase di ristrutturazione, escludendo i contratti instaurati nei primi 12 mesi dalla nuova apertura dai limiti percentuali.
  • Incremento Temporaneo: Assunzioni per progetti o incarichi temporanei di durata superiore a 12 mesi, estendibili fino a un massimo di 24 mesi.

La contrattazione di secondo livello potrà definire ulteriori causali, concordare percorsi di stabilizzazione e verificare l’opportunità di incrementare l’orario dei lavoratori part-time nei casi sopra indicati.

Inoltre, gli accordi territoriali sulla stagionalità potranno individuare le località a vocazione turistica predominante, definendo le attività connesse e i relativi periodi, compresi quelli relativi a manifestazioni, fiere ed eventi territoriali.

Lavoro a tempo parziale

Dal 1° gennaio 2025, l’indennità annuale in caso di applicazione di clausole elastiche viene elevata ad € 155.

Lavoro agile

Le Parti recepiscono il Protocollo 7 dicembre 2021 sul lavoro agile.

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