Fisco

Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona

15 Luglio 2024
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Il concordato preventivo biennale è il nuovo strumento per favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi.

Chi può aderire al concordato preventivo 2024?

Possono accedere al nuovo concordato preventivo biennale i contribuenti forfetari o gli imprenditori ed i professionisti di minori dimensioni (ricavi o compensi annui inferiori a 5.164.569 euro) che applicano gli indici sintetici di affidabilità ISA.
Per il momento, il concordato relativo ai soli contribuenti forfetari ha valenza annuale e non biennale.

Quali sono i requisiti di accesso al concordato preventivo?

Con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli oggetto di concordato (cioè, il 2023 per i soggetti “solari”), l’art. 10 del D.Lgs 13/2024 prevede che il contribuente, entro il termine per l’accettazione della proposta:

  • non deve avere debiti tributari;
  • oppure deve aver estinto i debiti tributari o per contributi previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni;
  • svolgimento dell’attività in Italia.

I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000,00 euro, fintanto che la rateazione viene rispettata.

Inoltre, è necessario tenere conto di diverse cause di esclusione, che impediscono l’applicazione del concordato preventivo biennale:

  • omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • condanna per un reato tributario commesso in uno degli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  • solo per i contribuenti in regime forfetario: inizio attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta;
  • cambio di regime da semplificato a forfetario (e viceversa) a partire dal primo anno oggetto di concordato;
  • non applicazione degli Isa a seguito di una causa di esclusione.

Come viene determinato il reddito?

L’Agenzia delle Entrate formula la proposta di reddito in base ai dati forniti dai contribuenti nella domanda di accesso, ai modelli ISA ed ai dati presenti nelle banche dati. In base ad un algoritmo elaborato dal Ministero, il reddito di riferimento per gli anni 2024 e 2025 viene determinato a partire dal reddito 2023, in base al punteggio Isa di 10 e rivalutato in base all’inflazione attesa.
Il reddito così calcolato deve essere integrato con eventuali plus o minusvalenze, sopravvenienze attive o passive e redditi da partecipazione.
Le perdite pregresse possono essere utilizzate a riduzione del reddito così calcolato.
In ogni caso il reddito concordato non può essere inferiore a 2.000 euro.

Cosa succede se accesso la proposta?

Accettando la proposta, il contribuente si impegna a dichiarare ai fini IRPEF/IRES ed IRAP gli importi concordati con l’Agenzia delle Entrate per gli anni 2024 e 2025 (solo il 2024 per i contribuenti forfetari) quale reddito della propria attività.
Se la proposta è accettata da una società di persone o da una SRL trasparente, vincola tutti i soci.
Una volta scaduto il periodo oggetto di concordato, l’Agenzia delle Entrate formulerà un’ulteriore proposta, relativa al biennio successivo, a condizione che il contribuente continui a soddisfare i requisiti di accesso e in assenza di cause di esclusione.

Nel periodo oggetto di concordato i contribuenti che vi hanno aderito sono comunque tenuti a:

  • presentare le dichiarazioni dei redditi e IRAP;
  • rispettare gli ordinari obblighi contabili;
  • effettuare la comunicazione dei dati ISA;
  • liquidare l’iva secondo le normali regole;
  • calcolare i contributi previdenziali in base al reddito concordato (il contribuente può però versarli in base al reddito effettivo se lo stesso risulta superiore).

L’adesione al concordato preventivo inoltre determina il riconoscimento dei benefici premiali ISA (tra cui l’esonero dal visto per la compensazione dei crediti iva fino a 70.000 euro annui ed Irpef/Ires ed Irap per 50.000 euro annui)

I contribuenti potranno essere comunque soggetti ad accessi, ispezioni o verifiche ma non potranno essere oggetto di accertamenti induttivi o presuntivi.
La legge prevede che l’attività di controllo dovrà essere intensificata nei confronti dei soggetti che non aderiranno al concordato, anche se la mancata accettazione della proposta di concordato non può generare automaticamente un controllo a carico del contribuente.

L’acconto delle imposte relative ai periodi oggetto di concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati, tuttavia, per il primo periodo d’imposta di applicazione del concordato (2024 per i soggetti “solari”), se l’acconto è versato in due rate:

  • la prima rata è calcolata secondo le regole ordinarie;
  • la seconda rata è determinata dalla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto calcolato sulla base del reddito concordato e quanto versato con la prima rata.

Il concordato può interrompersi?

Il concordato preventivo biennale 2024 può interrompersi per cessazione e per decadenza.
Nel primo caso, previsto dall’art. 21 del D.Lgs 13/2024, esso perde efficacia se:

  • durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
  • sia cessata l’attività.

La cessazione del concordato ha effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano i citati eventi.

La decadenza, prevista dall’art. 22 del D.Lgs 13/2024, invece travolge entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato, a prescindere dal periodo in cui ha avuto luogo la violazione. Si ha la decadenza nei seguenti casi:

  1. accertamento di attività non dichiarate, inesistenza o indeducibilità di passività dichiarate per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati relativamente ai periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente;
  2. presentazione di una dichiarazione integrativa della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del concordato (2023 per i soggetti “solari”) con cui si determina una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  3. mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi relative ai tre periodi d’imposta precedenti a quello di applicazione del concordato;
  4. condanna per reato tributario commesso negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;
  5. con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli in cui si applica il concordato preventivo biennale, non estingua i debiti tributari o per contributi previdenziali d’importo complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro, compresi interessi e sanzioni;
  6. mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati;
  7. constatazione di violazioni che integrano reati tributari relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti;
  8. comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini ISA in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto di concordato per un importo superiore al 30%;
  9. omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, IRAP, sostituto d’imposta e/o IVA relativamente ai periodi d’imposta oggetto del concordato;
  10. violazioni relative all’invio dei corrispettivi telematici e documenti di trasporto, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi nei periodi d’imposta oggetto del concordato;
  11. sottrazione all’ispezione ed alla verifica di documenti contabili obbligatori;
  12. omessa installazione o manomissione dei registratori telematici, nei periodi d’imposta oggetto del concordato.

Se le violazioni possono essere sanate con il ravvedimento operoso, esse non causano decadenza se il contribuente regolarizza la violazione prima che le stesse siano constatate o siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche a riguardo.

Il reddito concordato può essere rivisto?

Il MEF ha definito i casi particolari in cui si può rivedere il reddito concordato agli articoli 4 e 5 del decreto del 14 giugno 2024.
Ci possono così essere delle circostanze eccezionali determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 50% rispetto a quelli oggetto di concordato, che, come conseguenza, provocano la fuoriuscita dal concordato preventivo, a partire dal periodo d’imposta in cui tale differenza si verifica:

  • eventi calamitosi per i quali è’ stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato:
    1. danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili o non più idonei all’uso;
    2. danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo;
    3. l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività;
    4. la sospensione dell’attività, laddove l’unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
    5. liquidazione dell’impesa;
    6. cessione in affitto dell’unica azienda;
    7. sospensione dell’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio;
    8. sospensione dell’esercizio della professione dandone comunicazione all’ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza.

Inoltre, l’agenzia delle entrate tiene conto degli eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato.

Come farò a sapere il mio reddito stimato dall’agenzia?

Lo Studio provvederà ad effettuare i calcoli ed a contattarLa non appena effettuate le elaborazioni con il programma rilasciato dall’Agenzia delle Entrate.
In base alle comunicazioni pubblicate, il software di compilazione per i contribuenti in regime semplificato ed ordinario sarà disponibile a partire da fine giugno, il software per i contribuenti forfetari, invece, sarà rilasciato nella seconda metà di luglio.

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