Il trasferimento d’azienda che sia un’operazione di cessione contrattuale, fusione, affitto e costituzione o cessione di usufrutto, comporta il mutamento nella titolarità dell’attività economica organizzata.
L’azienda può essere oggetto di trasferimento nella sua totalità, dipendenti inclusi o in una sua articolazione funzionalmente autonoma, un ramo di azienda.
Il trasferimento d’azienda non interrompe la continuità del rapporto di lavoro del lavoratore ceduto. Lo stesso conserva tutti i diritti già maturati presso il cedente al momento della cessione dell’azienda (diritto di anzianità, diritto ad eventuali scatti retributivi, diritti connessi alla qualifica e alle mansioni svolte).
Tuttavia, nonostante la conservazione dei diritti dei lavoratori, le condizioni e le modalità della prestazione lavorativa possono mutare, anche “in pejus”, a seconda del CCNL applicabile presso il cessionario.
Grazie alla rilevante expertise nelle operazioni societarie crossborder, del nostro team interdisciplinare, consulenti del lavoro e avvocati, ti assisteremo con una consulenza del lavoro integrata per assicurare la tutela dei lavoratori e per una efficace ed efficiente gestione tra le aziende, cedente e cessionario.
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